A proposito di Ape volontaria, cioè l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, la restituzione del prestito è coperta da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio che il pensionato muoia prima di avere restituito tutto il prestito che ha la durata di 20 anni attraverso rate di ammortamento mensili.
Ebbene, la legge stabilisce che le somme mensili non sono reddito soggetto a IRPEF e a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi di assicurazione è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.
Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto di imposta.
Secondo l’Agenzia delle entrate – interessata da una richiesta di interpello presentata dall’INPS per i pensionati residenti all’estero che hanno il regime fiscale agevolato per eliminare la doppia imposizione fiscale – i soggetti residenti all’estero e quelli incapienti possano beneficiare dell’Ape volontaria, e il credito di imposta sotto forma di rimborso, può riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione.
E l’INPS potrà recuperare il credito trattenendo le somme relative dal monte ritenute che versa ogni mese all’Erario.