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Modalità di emissione della E-fattura B2C da parte di alcuni soggetti che forniscono servizi di pubblica utilità

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Fatturazione elettronica e conservazione digitale
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Modalità di emissione della E-fattura B2C da parte di alcuni soggetti che forniscono servizi di pubblica utilità

lunedì, 31 dicembre 2018

Con Provvedimento 527125/2018 sono state definite le modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi di pubblica utilità nel settore delle telecomunicazioni ed in quello delle gestione dei rifiuti solidi urbani e delle fognature.

Nello specifico il provvedimento riguarda le prestazioni regolate da contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2005, nei quali non sia stato riportato il codice fiscale del committente e per i quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale.

Attività preliminari

A partire dal 3 gennaio 2019 i soggetti interessati dal Provvedimento dovranno inviare una comunicazione via PEC all'indirizzo procedura.cf.sdi@pec.agenziaentrate.it fornendo all’Agenzia delle entrate l’elenco contenente per ciascun contratto il proprio numero di partita IVA ed un codice identificativo univoco (max 28 caratteri) del rapporto contrattuale con il “committente” di cui non dispongono del codice fiscale.

Tale comunicazione, firmata digitalmente, dovrà essere inviata unitamente a:

  • una dichiarazione, redatta in conformità al facsimile allegato al provvedimento in oggetto (Allegato 1):
  • un file, predisposto secondo le modalità previste dall’Allegato 2 del provvedimento in oggetto, contenente i singoli codici univoci. 

L'invio del fascicolo completo dovrà avvenire almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche,

Modalità di predisposizione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche dovranno essere predisposte secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche, e dovranno contenere, quale identificativo del committente, il codice univoco preventivamente comunicato dal prestatore.

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