L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 118, pubblicata il 19 dicembre 2018, ha chiarito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione non possono più trasmettere per via telematica all’Agenzia i corrispettivi giornalieri secondo le modalità previste dalla L. n. 311/2004, ma possono, in via alternativa, certificare i corrispettivi mediante rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, oppure, previa opzione e dotandosi dei nuovi Registratori Telematici, procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica di cui all’art. 2 del DLgs. n. 127/2015.
L’art. 1, commi 429 e ss., della L. n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha introdotto, in sostituzione degli obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per le imprese che operano del settore della grande distribuzione.
Tale modalità di certificazione e trasmissione dei corrispettivi, tuttavia, è stata:
- soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 7 del DLgs. n. 127/2015, fatta salva la possibilità, per le imprese della grande distribuzione che avevano esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016, di avvalersene fino al 31dicembre 2018;
- sostituita dal nuovo sistema di trasmissione dei corrispettivi disciplinato dall’art. 2 del medesimo DLgs. n. 127/2015, avente carattere obbligatorio – a partire dal 1° gennaio 2020 – per tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o ad esse equiparate, di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972. L’obbligo è, invece, anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Ne consegue che anche le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a partire dal 1° gennaio 2019, non possono più utilizzare le modalità di trasmissione dei corrispettivi da effettuarsi con periodicità giornaliera, ma possono, alternativamente, certificare i corrispettivi secondo le regole ordinarie (mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale), oppure esercitare l’opzione di cui al citato art. 2 del DLgs. n. 127/2015 ed avvalersi dei Registratori Telematici di cui al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Come già ricordato, la trasmissione telematica dei corrispettivi sarà obbligatoria, a partire dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e, a partire dal 1° gennaio 2020, per la generalità dei commercianti al minuto.