Con la Risposta n.102 l'Agenzia delle Entrate si è occupata della deducibilità dei componenti negativi rappresentati da maggiori contributi previdenziali e premi assicurativi, accertati congiuntamente dall'INPS e dall'INAIL, maturati su importi registrati nel Libro Unico del Lavoro della Società istante a titolo di rimborso Km e di trasferta, in assenza, però, di idonea documentazione a supporto.
L'ispezione congiunta per il periodo 2012-2017 ha prodotto un accertamento sul quale, alla data attuale, pende un contenzioso non ancora conclusosi in base del ricorso presentato dalla Società istante.
Nel caso di specie l'ammontare stabilito a seguito di accertamento avrebbe dovuto essere iscritto in bilancio a titolo di accantonamento; la mancata iscrizione non ha, però, nessun rilievo di natura fiscale, in quanto lo stesso è da considerarsi una componente negativa indeducibile ai sensi dell'art. 107, comma 4 del TUIR. E' necessario, inoltre, tenere conto che il nuovo art, 83 TUIR prevede, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, l'applicazione delle regole, ove compatibili, già previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali.
Per tale motivi i maggiori contributi previdenziali e contributivi accertati ma non ancora definiti, debbono essere riconosciuti fiscalmente, ed è errato citare l'art. 99 TUIR secondo cui "gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie", in quanto gli stessi sono oneri contributivi e non imposte.