Istituito il fondo solidarietà delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, a favore dei dipendenti, inclusi apprendisti professionalizzati ed esclusi i dirigenti. Dal punto di vista della contribuzione le società devono fare fronte ad alcuni obblighi.
Per i periodi in cui sono pagati ai dipendenti l’assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva necessari per avere la pensione, è dovuto dal datore di lavoro al fondo – che deve a sua volta riversarlo alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati- il contributo di finanziamento utile per il diritto e la misura della pensione (la cosiddetta contribuzione correlata)
Il contributo va calcolato in misura pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (“retribuzione persa”). Il predetto importo deve essere quantificato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi e viene versato nella misura del 33%, percentuale valida sia per l’assicurazione generale INPS, sia per il Fondo speciale Fs. A essa deve aggiungersi l’aliquota 1% sulle quote di stipendio superiore alla prima fascia pensionabile. Il tutto va versato entro il mese che precede quello di decorrenza della pensione.
Attenzione, nei casi in cui il lavoratore sceglie di avere la prestazione in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta. In ogni caso, ricorda l’INPS, che con riguardo ai periodi di erogazione delle prestazioni straordinarie solidaristiche, tale contribuzione correlata è soltanto a carico della disponibilità economica del Fondo derivante dalle somme accantonate per prestazioni solidaristiche straordinarie.
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dagli altri contributi. Iniziamo dal contributo ordinario per il finanziamento di programmi formativi e dell’assegno ordinario): pari allo 0,20% mensile (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti.
In caso di erogazione dell’assegno ordinario, è dovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato sulla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.
Per il finanziamento delle prestazioni straordinarie è dovuto dal datore di lavoro un contributo straordinario mensile di importo pari al fabbisogno che serve per coprire la spesa degli assegni straordinari erogati e della contribuzione correlata.
È infine dovuto per le prestazioni straordinarie, stavolta da parte del Fondo, fino a completo esaurimento delle risorse economiche a tal fine destinate, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari solidaristici erogabili e della contribuzione correlata. Può essere utilizzato solo gli accessi che si collocano entro un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data dell’erogazione della prima prestazione straordinaria solidaristica e fino al completo esaurimento della disponibilità economica.