L’importo predeterminato percepito da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del suo cliente, o per un motivo imputabile a quest’ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo, deve essere considerato come il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e soggetta in quanto tale a IVA.
Con questa conclusione, raggiunta dalla Corte di giustizia nella causa C-295/17 del 22 novembre 2018, è stata qualificata come imponibile ai fini IVA l’indennità dovuta dal cliente per la risoluzione anticipata del contratto, che nel caso di specie corrisponde all’importo che il fornitore avrebbe percepito durante il restante periodo minimo di vincolo in assenza di risoluzione.
La fattispecie si riferisce ad un fornitore che ha stipulato con i propri clienti contratti di prestazione di servizi negli ambiti delle telecomunicazioni, di accesso a Internet, della televisione e multimediale, taluni dei quali prevedono periodi minimi di vincolo, accordando al contempo ai clienti condizioni vantaggiose, in particolare sotto forma di mensilità di abbonamento ridotte.
In base agli accordi, in caso di disattivazione dei prodotti e dei servizi in essi previsti prima della scadenza del periodo minimo di vincolo convenuto, a richiesta dei clienti o per un motivo ad essi imputabile, il fornitore ha diritto ad un indennizzo corrispondente all’importo del canone di abbonamento mensile convenuto moltiplicato per la differenza tra la durata del periodo minimo di vincolo previsto nel contratto e il numero di mesi durante i quali la prestazione di servizio è stata fornita.
Tale modalità di calcolo dell’indennizzo consente al fornitore di realizzare, in linea di principio, gli stessi guadagni che nel caso in cui il cliente non avesse risolto anticipatamente il contratto.
Ne discende, però, che la risoluzione anticipata del contratto da parte del cliente, o per un motivo ad esso imputabile, non cambia la realtà economica del rapporto tra il fornitore e il suo cliente, con la conseguenza – secondo la Corte europea – che il corrispettivo dell’importo pagato dal cliente è costituito dal diritto del cliente di beneficiare dell’esecuzione, da parte del fornitore, degli obblighi derivanti dal contratto di prestazione di servizi, anche se il cliente non intende o non può avvalersi di tale diritto per un motivo ad esso imputabile. Infatti, nella specie, il fornitore pone il cliente in condizione di usufruire della prestazione e la cessazione della medesima non è ad esso imputabile.
A favore dell’imponibilità del predetto indennizzo, i giudici dell’Unione hanno ulteriormente osservato che se detto importo avesse carattere risarcitorio, la natura del corrispettivo versato dal cliente risulterebbe modificata a seconda che quest’ultimo decida di utilizzare il servizio di cui trattasi durante il periodo previsto nel contratto. In tal modo, il cliente che ha beneficiato delle prestazioni di servizi per la totalità del periodo minimo di vincolo e quello che, invece, pone fine al contratto prima del termine di tale periodo sarebbero assoggettati ad un trattamento IVA differente.