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Le Risposte dell'Agenzia delle Entrate in materia di ACE

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Le Risposte dell'Agenzia delle Entrate in materia di ACE

mercoledì, 05 dicembre 2018

Il legislatore introdusse, a decorrere dal 2011, un incentivo alla capitalizzazione delle imprese denominato ACE (Aiuto alla Crescita Economica) volto a premiare l'incremento del proprio patrimonio netto aziendale. Il punto di partenza per la valutazione è il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (per le società esistenti a tale data) senza tener conto dell'utile prodotto in quell'esercizio.

Il beneficio fiscale viene calcolato in base ad un rendimento nozionale (un'aliquota percentuale) volta proprio a premiare l'incremento patrimoniale in un determinato periodo d'imposta. Nel corso degli anni e con numerosi interventi legislativi l'aliquota ha subito modifiche diminuendo progressivamente (per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 l'aliquota è pari al 1,5% ).

Nel calcolo delle variazioni di capitale proprio rilevano i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva mentre non rilevano i conferimenti in natura ed i finanziamenti soci.

Si ricorda che l'art. 10 del DM del 14 marzo 2012 (cd Decreto ACE) ha previsto delle disposizioni antielusive al fine di determinare il corretto rendimento nozionale in caso di operazioni straordinarie quali l'acquisizione di aziende/rami, acquisizioni di partecipazioni in società controllata, conferimento in denaro da soggetti non residenti ma controllati da soggetti residenti, incrementi di crediti di finanziamento nei confronti delle società controllanti.

Sul tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate fornendo apposite risposte sulla base di precisi interpelli presentati e formulando due principi di diritto sul tema della disapplicazione dell'art. 10 del DM del 14 marzo 2012.

Risposta n. 86

I soggetti esteri esercenti in Italia attività commerciale per tramite di stabili organizzazioni rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione ACE. Per tali soggetti il riferimento è l'incremento del fondo di dotazione della stabile organizzazione rispetto a quello esistente alla data del 31 dicembre 2010. 

Nel caso in esame si tratta di una costituzione in Italia di una stabile organizzazione (in data successiva all'entrata in vigore dell'agevolazione ACE) di un soggetto non residente a seguito di una fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale con una società residente in Italia. 

Tenuto conto che alla data del 31.12.2010:

  1. esisteva la società di diritto italiano;
  2. la stabile organizzazione non esisteva ed è sorta in data successiva per effetto della fusione acquisendo i valori ed il patrimonio netto contabile di partenza della società italiana

è corretto, per l'Agenzia delle Entrate, "prendere come dato contabile di partenza" per il calcolo dell'agevolazione "il patrimonio netto al 31.12.2010 della società italiana".

Risposta n. 87

L'Agenzia delle Entrate ha dato parere negativo ad una Società Cooperativa (in regime analitico) che riteneva rilevanti, ai fini dell'agevolazione ACE, il versamento di un socio mediante sottoscrizione di azioni e la sottoscrizione da parte di una società di strumenti finanziari partecipativi destinati all'aumento del patrimonio netto della Società Cooperativa (la stessa ha fatto presente che ha elaborato un piano di investimenti subordinato al reperimento di finanziamenti, anche mediante l'emissione di strumenti finanziari.

L'Agenzia, sulla base dei documenti presentati (lo strumento finanziario ha durata limitata a 12 anni) ha considerato tali apporti di denaro come un conferimento con obbligo di restituzione, considerato irrilevante per il calcolo del rendimento nozionale (relazione al DM 14 marzo 2012).

Principi di diritto (disapplicazione disposizioni antielusive art. 10 DM 14.03.2012)

Con il Principio di diritto n. 11 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "il finanziatore potrà chiedere la disapplicazione della norma antielusiva laddove il destinatario del finanziamento non abbia, a sua volta, eseguito alcuna delle operazioni duplicative del beneficio di cui all'art. 10 del Decreto ACE, vale a dire: conferimenti in denaro, finanziamenti a soggetti del gruppo, acquisto di partecipazioni o aziende infragruppo. Il destinatario del finanziamento potrebbe presentare una propria base ACE alimentata da apporti di capitale. In tal caso.....le somme andranno sterilizzate dalla base ACE del soggetto finanziato. Ne consegue che, fino a concorrenza della riduzione operata, si deve escludere che l'incremento dei crediti da finanziamento registrato dal finanziato abbia avuto un effetto duplicativo del beneficio ACE nell'ambito del Gruppo. Entro tali limiti il finanziatore potrà disapplicare l'art. 10 DM 14 marzo 2012".

Secondo il Principio di diritto n.12 "è riconosciuta la disapplicazione a condizione che il contribuente non abbia registrato somme in ingresso che abbiano già formato base ACE per altri soggetti del gruppo, oppure a seguito di una qualunque delle operazioni previste dall'art. 10 del DM del 14 marzo 2012" . Se un contribuente presenta una base ACE mista ha il compito di apportare le riduzioni al fine di formare una base ACE formata dai soli conferimenti.

 

 

 

 

 

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