Nuovi codici INPS per indicare gli apprendisti nel flusso Uniemens. Dal periodo di paga dicembre 2018 i datori di lavoro devono indicare i nuovi codici (vedi Circ. n. 108/2018) con riferimento agli apprendisti di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore), di secondo livello (apprendistato professionalizzante) e di terzo livello (di alta formazione e di ricerca).
L’INPS ricorda che l’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro degli apprendisti artigiani e non artigiani è nella misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui il 9,01% riguarda le pensioni e il resto è per cassa assegni familiari, malattia, maternità, e INAIL.
Ad essa si somma l’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% della retribuzione. Non basta: c’è anche l’aliquota ulteriore dello 0,30% quale contributo integrativo per l’assicurazione disoccupazione, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Sommando il tutto, nel regime ordinario la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro è dell’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Se si tratta di datori di lavoro con un numero di addetti fino a nove, l’aliquota 10% è ridotta:
- di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto;
- di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto;
- nessuna riduzione e quindi conferma del 10% per gli anni successivi al secondo.
In altre parole l’aliquota INPS per i primi 12 mesi di apprendistato è dell’1,50% + 1,61% per NASpI; da 13 a 24 mesi sale al 3% + 1,61% NASpI; oltre 24 mesi torna al 10% + 1,61% NASpI.
A questo punto occorre ricordare la legge 183/2011 che ha introdotto uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto per le aziende fino a nove dipendenti. Ciò vuol dire che tutte le aliquote sopra indicate sono abbattute integralmente per gli apprendisti, restando dovuta sempre l’aliquota 1,61% NASpI.
Si parla anche di alternanza scuola-lavoro per la quali i datori di lavoro sono esonerati per tre anni da qualsiasi contributo INPS (ma non dallo 0,30% dovuto ai fondi per la formazione continua) fino al massimo di 3.250 euro annui. L’agevolazione in questa forma è stabilita per il biennio 2017-2018.
Resta confermata l’aliquota 5,84% a carico degli apprendisti.