 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Vietato applicare sovrapprezzi negli acquisti in base allo strumento usato per il pagamento. Interviene l’Antitrust

News

Sanzioni
torna alle news

Vietato applicare sovrapprezzi negli acquisti in base allo strumento usato per il pagamento. Interviene l’Antitrust

giovedì, 29 novembre 2018

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha vietato alle imprese di applicare supplementi di prezzo negli acquisti effettuati mediante carte di credito / debito, presso esercizi commerciali anche di piccola dimensione, distribuiti su tutto il territorio nazionale.


L’Autorità è intervenuta imponendo tale divieto a seguito di diverse segnalazioni che le sono pervenute, attraverso cui la si informava che, nell’ambito degli acquisti di diverse tipologie di beni e servizi (quali biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico, servizi di lavanderia, bevande e alimenti) mediante carta di credito / debito, taluni esercizi commerciali praticava l’operazione illecita. Le segnalazioni informavano che il sovrapprezzo viene altresì praticato da tabaccai che applicano un supplemento solitamente pari a 1€ quando i consumatori acquistano con carta di debito/credito di sigarette, marche da bollo, biglietti per trasporti pubblici.


Applicare supplementi di prezzo in virtù del mezzo di pagamento utilizzato dai consumatori vìola infatti l’art. 62 del Codice del Consumo, secondo cui coloro che vendono beni e servizi ai consumatori finali “non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti” oltre che la direttiva UE n. 2366 del 2015 relativa  ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. “PSD2”), recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, che impone il divieto generalizzato per coloro che ricevono un pagamento da un consumatore di imporre al consumatore/pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all’utilizzo di strumenti di pagamento impiegati dallo stesso.

 

Di conseguenza, nel rispetto di tali norme, l’Antitrust ricorda che venditori di beni e servizi al dettaglio non possono applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti come ad esempio carte di credito o di debito, indipendentemente dall’emittente della carta.

 

L’Autorità è già intervenuta in numerosi settori per sanzionare l’applicazione di supplementi per l’uso di certi mezzi di pagamento, qualificando tale condotta come violazione dei diritti dei consumatori di cui all’art. 62 del Codice del Consumo, così ad esempio:

  • nel trasporto aereo, sono state sanzionate compagnie aeree che applicavano un supplemento per il pagamento con carta di credito dei biglietti aerei acquistati online sui propri siti;

  • nella vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale, alcuni primari operatori sono stati sanzionati per aver penalizzato il pagamento mediante mezzi diversi dalla domiciliazione bancaria o dall’addebito ricorrente su carta di credito (p.es., bollettino postale) o per aver imposto il pagamento di supplementi per il pagamento con carta di credito sui propri siti Internet;
  • nella vendita online di servizi di viaggio, alcune agenzie di viaggio online sono state sanzionate per aver richiesto il pagamento di supplementi per l’acquisto online dei propri servizi mediante carte di credito; sono state inoltre sanzionate, per lo stesso motivo, una agenzia di viaggio specializzata nella vendita di biglietti per trasporti marittimi ed una specializzata nella vendita di biglietti aerei;
  • stesso discorso nei servizi di rinnovo degli abbonamenti ai trasporti pubblici e di agenzia automobilistica.


Il divieto, riaffermato dall’Autorità, vale per tutti gli esercenti commerciali, compresi i dettaglianti specializzati, anche di piccola dimensione (tabaccai, ferramenta, lavanderie, macellerie, frutterie ecc.).


L’Antitrust raccomanda dunque a tutti gli esercenti commerciali, anche le piccole ditte, che consentono ai consumatori di utilizzare diversi mezzi di pagamento per l’acquisto dei beni e dei servizi commercializzati, di rispettare il Codice del Consumo e il D.Lgs. 218/2017, rimuovendo ogni sovrapprezzo applicato connesso all’utilizzo da parte dei consumatori di carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento.


Contro coloro che non rispetteranno tali obblighi, l’AGCM eserciterà i poteri sanzionatori conferitigli dall’art. 27 del Codice del Consumo.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati