Con il comunicato del 22 novembre 2018 n. 187, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha decretato ufficialmente l’estinzione dei libretti al portatore bancari o postali, ovvero dei libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico.
L’obbligo di estinzione è stato previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio rubricato “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” come modificato dal decreto n. 90/2017 che ha recepito la IV direttiva in materia di antiriciclaggio.
Con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del decreto n. 90) banche e Poste italiane devono emettere unicamente libretti di deposito nominativi. Sempre dal 4 luglio 2017, i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore ad un altro.
L’estinzione dei libretti che decorre dal 31 dicembre prossimo è conforme alle indicazioni offerte dagli organismi internazionali che si occupano di redigere regole e linee guida per proteggere l’economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che già da tempo raccomandavano di limitare gradualmente l’impiego di strumenti finanziari e titoli al portatore.
Il Ministero, nel suo comunicato, fornisce le indicazioni su come dovranno procedere coloro che posseggono libretti al portatore soggetti all’estinzione.
Entro il 31 dicembre 2018 il portatore deve presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane S.p.A. che hanno emesso il libretto e decidere se:
- convertire il libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
- trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
- liquidare in contanti il saldo del libretto
Coloro che non procederanno all’estinzione entro la data del 31 dicembre 2018, non potranno più utilizzare i libretti al portatore; banche e Poste italiane non potranno infatti procedere a soddisfare richieste di movimentazioni sui predetti libretti e, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno tenute a comunicare l’inadempimento al Ministero dell’economia e delle finanze, che applicherà al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.
Banche e Poste italiane S.p.A. si attiveranno a dare la massima informazione e diffusione alle disposizioni in materia di estinzione dei libretti al portatore, ricordando ai clienti l’importanza di rispettare i termini stabiliti dalla legge.