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Recupero dell’IVA non dovuta con domanda di rimborso all’Erario

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Recupero dell’IVA non dovuta con domanda di rimborso all’Erario

venerdì, 23 novembre 2018

Il cessionario/committente, al quale sia stata negata la detrazione dell’IVA erroneamente applicata dal cedente/prestatore, non può emettere nei suoi confronti una nota di addebito dell’imposta, in quanto il cedente/prestatore può recuperare l’imposta mediante istanza di rimborso ex art. 30-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, da presentare entro il termine di due anni dalla restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente versata in via di rivalsa

È la risposta all’interpello n. 66, pubblicata il 12 novembre 2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha escluso, in capo al cessionario/committente, l’applicabilità della procedura di variazione in aumento dell’imposta prevista dall’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, con registrazione della medesima in diminuzione dell’IVA a debito e con suo recupero nella prima liquidazione periodica utile.

Tale disposizione prevede che il cedente/prestatore, chiamato a versare l’imposta o la maggiore imposta accertata relativa ad una operazione dal medesimo effettuata, ha diritto di esercitare la rivalsa di tale imposta o maggiore imposta nei confronti del cessionario/committente, una volta versata all’Erario, mediante l’emissione di una nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Nella fattispecie considerata, in cui l’Ufficio ha recuperato nei confronti del cessionario/committente l’imposta indebitamente detratta e tale operatore ha ottenuto dal cedente/prestatore l’imposta erroneamente corrisposta in via di rivalsa, la procedura a disposizione di quest’ultimo per ottenere la restituzione dell’imposta è quella prevista dall’art. 30-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, con istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria da presentare entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta.

Come, infatti, indicato dall’Agenzia delle Entrate, per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell’IVA indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato ed incassato a titolo di rivalsa.

Nel caso in esame, il cessionario/committente ha versato - a seguito di accertamento con adesione - l’IVA che aveva indebitamente detratto. Per l’effetto, il cedente/prestatore può, pertanto, presentare la domanda di restituzione, ai sensi dell’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, a decorrere dalla data di rimborso dell’IVA a suo tempo applicata, in via di rivalsa, al cliente, alla Direzione provinciale competente, in analogia con quanto previsto con riferimento ai rimborsi ex art. 21, comma 2, del DLgs. n. 546/1992.

 

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