Il Comitato esecutivo della Cassacolf ha deliberato la possibilità per i datori di lavoro di poter recuperare i mancati versamenti dei contributi contrattuali fino ad un massimo di due trimestri esclusivamente con il trimestre successivo a quelli in cui si è verificato il mancato versamento dei contributi. Tale possibilità è riservata solo se sia stato versato almeno il trimestre precedente a quelli da recuperare, anche se fatto da datore di lavoro diverso.
Esempio: pagato il primo trimestre 2018 e non pagato il secondo e terzo trimestre successivi. Con il quarto trimestre è ora possibile recuperare i due trimestri precedenti.
Nel momento in cui verranno richieste le prestazioni alla Cas.sa.colf, occorrerà allegare anche copia dei mancati versamenti per permettere la verifica del corretto recupero.