L'ordinanza della suprema Corte di Cassazione n.29323 del 14 novembre 2018 ha sancito che è da ritenersi nullo l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate quando la stessa non motiva il rifiuto alle giustificazioni presentate dal contribuente.
L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per cassazione nei confronti di una società immobiliare alla quale era stato inviato un avviso di accertamento per maggiori ricavi dedotti sulla base dell'applicazione degli studi di settore, che determinavano le maggiori imposte dovute. Il ricorso è stato rigettato.
Secondo l'Agenzia delle Entrate "l'Ufficio non sarebbe tenuto ad esporre le ragioni del mancato accoglimento delle giustificazioni del contribuente qualora lo stesso, in sede di contradditorio, non abbia assolutamente dimostrato i fatti addotti a giustificazione dello scostamento dagli studi di settore e neppure abbia addotti elementi tali da far sorgere seria questione della loro idoneità a dimostrare quei fatti".
Tale interpretazione risulta essere in contrasto con la sentenza della Suprema Corte n. 26635/2009 secondo cui "l'obbligo di motivazione dell'atto di accertamento basato sull'applicazione degli studi di settore richiede che, ogniqualvolta, vi sia stato il contradditorio preventivo con il contribuente e questi abbia fornito delle giustificazioni, l'Ufficio ha comunque l'obbligo di esporre le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente".
l'Ordinanza conclude adducendo che "limitare l'obbligo di motivazione dell'Ufficio alle sole ipotesi in cui le giustificazioni addotte dal contribuente siano serie, secondo le personali valutazioni dell'Ufficio, introdurrebbe un tasso di arbitrarietà incompatibile con la natura cogente dell'obbligo, posto a carico dell'ente impositore, di esporre le ragioni per cui le giustificazioni addotte dal contribuente sono state disattese" .
Si ricorda che....
Per uno sviluppo del rapporto tra fisco e contribuente, a partire dal 2014, è stato previsto l'invio preventivo, rispetto all'accertamento, delle segnalazioni di anomalie relativamente agli studi di settore presentati. A tali anomalie è possibile, per il contribuente fornire adeguata risposta e, qualora il contribuente rscontri l’effettiva presenza delle stesse può correggere quanto dichiarato attraverso il ricorso allo strumento all'istituto del ravvedimento operoso pagando le maggiori imposte dovute, integrate da sanzioni ed interessi. Il pagamento dev'essere effettuato mediante modello F24 con l'indicazione del codice atto presente sulla comunicazione di anomalia. Unitamente al pagamento dovrà essere presentata anche la dichiarazione integrativa.