 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Regime IVA della cessione intracomunitaria con lavorazione

News

Imposta sul valore aggiunto
torna alle news

Regime IVA della cessione intracomunitaria con lavorazione

sabato, 10 novembre 2018

Il cedente italiano effettua una cessione intracomunitaria non imponibile IVA nei confronti della partita IVA del committente rilasciata dal Paese UE di destinazione del bene anche se, nel Paese UE in cui viene effettuata la lavorazione, il committente stesso possiede un’altra partita IVA.

Con questa indicazione, contenuta nel principio di diritto n. 10, pubblicato il 2 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito applicativo della non imponibilità IVA prevista, per le cessioni intracomunitarie di beni, dall’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993.

Rilevante, a tal fine, è la previsione in base alla quale “i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni”.

L’Amministrazione finanziaria, nell’analizzare le varie casistiche di operazioni intracomunitarie in triangolazione, anche con lavorazione, aveva fornito chiarimenti in merito al caso in cui un operatore nazionale (IT) cede materie prime a soggetto greco (EL) con consegna per conto di quest’ultimo, per la successiva lavorazione, a soggetto portoghese (PT), il quale al termine della lavorazione ne cura l’invio in Grecia al committente greco (EL).

La C.M. n. 13/1994, confermata dalla C.M. n. 145/1998, aveva qualificato l’operazione in commento come cessione intracomunitaria da operatore italiano (IT) a operatore greco (EL).

Con il principio di diritto n. 10, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il regime di non imponibilità sia applicabile anche nel caso in cui il committente sia identificato, oltre che nel Paese ove è stabilito (Paese di destinazione del bene lavorato), nel Paese dove viene effettuata la lavorazione da parte del terzista su incarico del committente stesso. In pratica, ciò significa che il cedente italiano effettua una cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 nei confronti della partita IVA del committente rilasciata dal Paese di destinazione del bene e non, invece, nei confronti della partita IVA del committente stesso rilasciata dal Paese della lavorazione.

Sul piano sostanziale, tale impostazione è coerente con la circostanza che, da un lato, i beni hanno come destinazione finale il Paese di stabilimento del committente e non il Paese dove viene effettuata la lavorazione (dove transitano solo temporaneamente) e, dall’altro lato, la proprietà dei predetti beni viene trasferita dal cedente italiano al committente nel Paese di destinazione del bene.

 

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati