Se un familiare viene ricoverato presso una struttura pubblica continua ad avere diritto all’indennità di accompagnamento? Se la legge n. 18/1980 è chiara (no all’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto; no anche in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi) nell’applicazione pratica sorgono difficoltà.
Partiamo dal ricovero gratuito. Esso è presente quando entrare in strutture ospedaliere oppure istituti comporta una retta o un mantenimento a totale carico di ente pubblico. Ma il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta una retta per così dire aggiuntiva da parte di privati solo allo scopo di avere un trattamento migliore rispetto a quello di base.
La gratuità del ricovero non significa però che si perda il diritto all’assegno; è solo che ne viene sospesa la liquidazione.
È ricovero a pagamento quello per il quale l’interessato, o chi per lui, versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente pubblico. In questo caso per non perdere l’indennità l’interessato deve presentare idonea documentazione sulla presenza e sulla entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico personale o familiare. I ricoveri presso le strutture pubbliche o riabilitative di lunga degenza (esempio: le residenze sanitarie assistenziali) non sono equiparati a quelli in reparti di lungodegenza e/o riabilitativi che escludono l’erogazione dell’indennità. In genere il ricovero comporta spese ripartite tra il servizio sanitario nazionale e l’utente (secondo percentuali stabilite dalle singole Regioni) e perciò non viene considerato gratuito.
C’è poi il caso delle cure in hospice, rivolte ai pazienti in fase terminale di malattia che temporaneamente o definitivamente, non dispongono di assistenza familiare (o per assenza o per inidoneità della famiglia ad accogliere il malato in casa), oppure ai pazienti con sintomi di difficile controllo domiciliare. Questa degenza è totalmente gratuita, per cui l’INPS blocca il pagamento dell’assegno.
Al contrario non è considerato ricovero quello in forma di day-hospital, ricovero che quindi consente la prosecuzione del pagamento dell’indennità.
A questo proposito si ricorda che ogni anno i periodi di ricovero devono essere dichiarati all’INPS annualmente, rilasciando le apposite dichiarazioni al Caf o direttamente on-line al sito INPS.
Se si tratta di disabili intellettivi e minorati psichici basta la presentazione di un apposito certificato medico, che qualsiasi medico iscritto all’albo professionale può compilare, avendo cura di fornire la chiara indicazione diagnostica delle infermità.
In ogni caso INPS ha chiarito da tempo che di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell’indennità di accompagnamento, si tiene conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni.