Il regime sospensivo dell’IVA all’importazione, previsto in caso di cessione intracomunitaria dei beni importati, si applica anche se quest’ultima operazione sia viziata dalla frode commessa dall’acquirente, sempreché l’importatore sia in buona fede e abbia adottato tutte le misure ritenute necessarie per evitare la frode.
Con questa conclusione, resa nella causa C-528/17 del 26 ottobre 2018, la Corte di giustizia si è espressa in merito alle condizioni applicative dell’esenzione prevista dall’art. 143, par. 1, lett. d), e par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE.
In base a tali disposizioni, recepite in Italia dall’art. 67, commi 2-bis e 2-ter, del D.P.R. n. 633/1972, gli Stati membri esentano dall’IVA le importazioni di beni inviati a partire da un Paese extra-UE in un Paese UE diverso da quello di arrivo dei beni stessi, se la loro cessione, effettuata dall’importatore è esente in conformità all’art. 138 della Direttiva.
La sospensione d’imposta presuppone, allo stesso tempo, che:
- la cessione dei beni oggetto di importazione sia esente, “in senso stretto” o “per assimilazione”, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 138, par. 1, e dell’art. 138, par. 2, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE;
- l’importatore abbia fornito alle Autorità doganali del Paese UE di importazione le informazioni riguardanti:
- il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nel Paese membro di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale, debitore dell’imposta nel Paese membro di importazione;
- il numero di identificazione IVA dell’acquirente cui i beni sono ceduti a norma dell’art. 138, par. 1, attribuitogli in altro Paese membro o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nel Paese membro di arrivo del trasporto/spedizione quando i beni sono soggetti a un trasferimento a “se stessi”, cioè a norma dell’art. 138, par. 2, lett. c);
- su richiesta delle Autorità doganali, la prova che i beni importati sono destinati ad essere trasportati/spediti a partire dal Paese membro di importazione verso un altro Paese membro.
Nella fattispecie oggetto della pronuncia della Corte si è trattato di stabilire se le Autorità doganali possano pretendere, ex post, il pagamento dell’IVA all’importazione nel caso in cui la cessione intracomunitaria successivamente effettuata dall’importatore sia viziata da frode alla quale egli non abbia partecipato, in quanto in buona fede.
Il dubbio è sorto, in quanto i giudici dell’Unione – nella sentenza di cui alla causa C-97/95 del 17 luglio 1997 – hanno affermato che l’importatore è tenuto al pagamento dei dazi doganali dovuti per l’importazione di una merce rispetto alla quale l’esportatore ha commesso un illecito doganale, anche qualora l’importatore sia in buona fede e non abbia partecipato all’illecito a nessun titolo.
Tale principio, tuttavia, non è applicabile nel caso in cui l’importatore si sia avvalso del regime sospensivo di cui al citato art. 143, par. 1, lett. d), e par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE, siccome l’esenzione dell’importazione è strettamente dipendente dall’esenzione prevista per la cessione intracomunitaria successivamente effettuata dall’importatore e, dunque, dalle condizioni sostanziali previste dall’art. 138 della Direttiva n. 2006/112/CE.
A questo riguardo, però, è principio consolidato all’interno della giurisprudenza comunitaria che il fornitore, se in buona fede e se ha adottato tutte le misure che possano essergli ragionevolmente richieste, non può essere tenuto a pagare l’IVA a posteriori per una cessione intracomunitaria che rientri, a sua insaputa, in una frode commessa dal cliente (causa C-409/04 del 27 settembre 2007).
In conclusione, “nel caso in cui il soggetto passivo importatore e fornitore abbia beneficiato di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione sulla base di un’autorizzazione, rilasciata in seguito a un previo controllo da parte delle amministrazioni doganali competenti alla luce degli elementi di prova esibiti da tale soggetto, quest’ultimo non è tenuto a pagare l’IVA a posteriori qualora risulti, in occasione di un ulteriore controllo, che non ricorrevano le condizioni sostanziali dell’esenzione, a meno che non si accerti, in base ad elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o doveva sapere che le cessioni successive alle importazioni di cui trattasi rientravano in una frode, commessa dall’acquirente, ed egli non ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per evitare tale frode, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.