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Visto di conformità in caso di Consolidato Fiscale: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

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Visto di conformità in caso di Consolidato Fiscale: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

lunedì, 29 ottobre 2018

A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione del Modelli Redditi 2018, l'Agenzia delle Entrate, con le Risposte n. 49, 50, 51, ha fornito chiarimenti in merito ai corretti adempimenti fiscali nel caso di trasferimenti di crediti Ires maturati prima dell'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale.

Quesiti delle società istanti

Le istanti hanno esercitato l'opzione, nel triennio 2017-2019 (con effetto dal 01° gennaio 2017), per il regime del consolidato fiscale nazionale IRES. Tale opzione è stata comunicata mediante compilazione del quadro OP del Modello Redditi 2017 della consolidante.

Nel periodo d'imposta antecedente (2016) le società hanno maturato un credito Ires che intendono:

  • trasferire al consolidato (art. 118, comma 2 del TUIR)  per l'utilizzo in compensazione "verticale" del debito Ires del consolidato stesso;
  • cedere il credito, ex art. 43- ter DPR 602/73, di modo che possa essere utilizzato in compensazione dalla società cessionaria (anche non appartenente al consolidato)

L'art. 118, comma 2, TUIR recita "Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle societa' cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle societa' cui competono. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

L'art. 43-ter del DPR 600/72 sancisce che: "Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti appartenenti un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso gruppo. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi".

Sulla base di quanto indicato i quesiti posti sono i seguenti:

  1. vi è l'obbligo di apporre il visto di conformità al Modello Redditi 2018 della società e/o al CNM 2018, qualora il credito maturato ante consolidato venga trasferito tutto o in parte?
  2. è possibile regolarizzare l'apposizione del suddetto visto oltre il termine ordinario previsto per l'invio delle dichiarazioni dei redditi mediante presentazione di una dichiarazione integrativa?
  3. in caso di cessione infragruppo del credito maturato ante consolidato, il limite annuo per l'utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti d'imposta, pari a 700.000, dev'essere rispettato dalla società cedente e/o cessionaria (tali crediti non rientrano nella procedura di consolidamento e possono essere ceduti anche ad una società del gruppo che non consolida fiscalmente)?

Risposte dell'Agenzia delle Entrate

I contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizzionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformitò nella dichiarazione dalla quale è emerso il credito. Tale obbligo, come specificato dalla circolare 10/E/2014, vige solamente per la compensazione orizzontale del credito e non per la compensazione verticale effettuata mediante delega di versamento. La Circolare 28/E/2018 ha precisato che, qualora il credito venga ceduto ed il soggetto utilizzatore sia differente dal soggetto che lo ha generato, il visto di conformità dev'essere apposto:

  • sulla dichiarazione del cedente "posto che, attraverso la cessione, si produce l'effetto di un utilizzo anticipato del credito";
  • sulla dichiarazione del soggetto cessionario qualora il credito sia utilizzato per un ammontare superiore alla soglia prevista dal legislatore.

Tali principi, secondo la Circolare 28/E/2014 trovano applicazione anche nell'ambito del regime di tassazione del consolidato nazionale. Il visto di conformità dovrà essere apposto:

  • al modello REDDITI SC 2018 della società, per “certificare” i crediti di importo superiore ad euro 5.000 dalla stessa maturati prima dell’esercizio dell’opzione (ovvero ricevuti mediante procedura semplificata) e successivamente trasferiti al consolidato per il pagamento dell’IRES del gruppo. E ciò anche nel caso in cui detti crediti abbiano la stessa “natura” (IRES) del debito che estinguono per effetto della compensazione (IRES del gruppo). In tal caso, i controlli da effettuare sono quelli di cui al paragrafo 5 della circolare n. 28/E del 2014.Resta, altresì, confermato che l’obbligo in esame non sussiste qualora la società istante si limiti a trasferire alla società consolidante esclusivamente la propria base imponibile, senza liquidare la relativa imposta (citata circolare n. 28/E del 2014);
  • la società consolidante, nel modello CNM 2018, qualora proceda a compensare i crediti ricevuti per un ammontare superiore ad euro 5.000. In tal caso i controlli da effettuare sono limitati al solo riscontro dell’ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione.

L'Agenzia delle Entrate precisa che, qualora i modelli fiscali siano già stati presentati senza l'apposizione del visto di conformità, è possibile sanare la posizione:

  • entro il 31 ottobre 2018 con la presentazione di una correttiva nei termini senza applicazione di sanzioni;
  • dopo il 31 ottobre 2018 ma entro i 90 giorni dalla scadenza con presentazione di un integrativa con applicazioni delle sanzioni ex art. 8, comma 1, D.Lgs 471/97;
  • trascorsi 90 giorni dal 31 ottobre 2018, con una sanzione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97 (omesso versamento).

Per quanto riguarda il terzo quesito relativo al trasferimento delle eccedenze d'imposta risultanti dalle dichiarazioni antecedenti a quelle in cui ha effetto il consolidato fiscale, che se riportate a nuovo e non rientranti nell'ambito del consolidato, possono essere oggetto di cessione all'interno del gruppo societario ex art. 43 DPR 602/73. Tali eccedenze possono dunque essere utilizzate dal cessionario:

  • per compensazione orizzontali con un limite di euro 700.000;
  • a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello di riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.

Il limite di euro 700.000 non rileva per il soggetto cedente che può cedere crediti IRES maturati ante consolidato senza particolari limiti; spetta al soggetto cessionario rispettare il limite di compensazione orizzontale fissato a euro 700.000 (tale vincolo, per il cessionario, non sussiste in caso di compensazione verticale.

 

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