L’Agenzia delle Entrate, con i principi di diritto n. 4, 5 e 7, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’istituto del Gruppo IVA. Le indicazioni rese si riferiscono alle condizioni soggettive per la costituzione del gruppo e alle modalità di calcolo del pro rata di detrazione del gruppo per il primo anno di attività.
Ai sensi dell’art. 70-quater del D.P.R. n. 633/1972, il Gruppo IVA è costituito a seguito dell’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all’art. 70-ter del medesimo D.P.R. n. 633/1972.
Tenuto conto che nella definizione di vincolo finanziario occorre fare riferimento dalla nozione generale di controllo cd. “di diritto”, diretto e indiretto, di cui al primo comma, n. 1), dell’art. 2359 c.c., secondo cui “sono considerate società controllate (...) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve ritenersi preclusa la partecipazione al Gruppo IVA, in veste di controllati, ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria. Per essi, infatti, non possono trovare applicazione le regole riguardanti l’esercizio del diritto di voto in base alla disciplina dell’art. 2359, comma, n. 1), c.c.
In merito, invece, al vincolo economico, che ricorre, tra l’altro, in caso di svolgimento di un’attività principale dello stesso genere, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può essere attribuito valore determinante all’indicazione effettuata mediante gli appositi codici ATECO in sede di dichiarazione di inizio attività, dovendosi invece fare riferimento alle attività indicate, quale oggetto sociale, nell’atto costitutivo, le quali rilevano quali attività “principali” e “dello stesso genere” esercitabili, anche potenzialmente, dall’operatore economico, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, una o più delle attività proprie dell’oggetto sociale non vengano, in ipotesi, momentaneamente esercitate.
Un ulteriore chiarimento riguarda le società neocostituite che, ad avviso dell’Agenzia, se hanno posto in essere atti idonei a manifestare l’intenzione di esercitare un’attività economica possono optare per l’adesione al Gruppo IVA, in quanto anche l’intenzione di avviare un'impresa, resa oggettivamente evidente dall’effettuazione di spese di investimento o di attività programmatorie, è idonea ad attribuire all'imprenditore la qualifica di soggetto passivo.
Inoltre, il Gruppo IVA, soggetto passivo d’imposta unico che ingloba la soggettività dei membri, calcola il pro rata di detrazione secondo le previsioni di cui agli artt. 19, comma 5 e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza, nel primo anno di operatività, la detrazione è determinata in base ad un pro rata determinato presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.
Il calcolo del pro rata provvisorio del Gruppo IVA, specifica l’Agenzia, va effettuato impiegando criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d’imposta unico e con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere dallo stesso per il tramite dei suoi membri.