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Premi di produttività e valore incrementale

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Premi di produttività e valore incrementale

lunedì, 22 ottobre 2018

Con la Ris. n. 78 del 19 ottobre, l’Agenzia delle Entrate  interviene in maniera rilavante sui premi di produttività, rispondendo al quesito di un’azienda che espressamente recita:

ALFA S.p.A ha sottoscritto con le Segreterie Nazionali di sigle sindacali e con le R.S.U. un verbale di accordo integrativo del contratto aziendale di secondo livello.

In tale verbale vengono definiti gli obiettivi e i relativi parametri di misurazione relativi al Premio di Risultato 2017, con erogazione 2018; in particolare, per quanto concerne l’obiettivo della redditività è individuato nel valore dell’EBIT, fissato in ... di euro, il relativo parametro; per l’obiettivo dell’efficienza, il parametro è dato dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei relativi programmi di consegna.

La società chiede se per il premio di risultato, come descritto nell’interpello, sia corretta l’applicazione del regime agevolato (quello del 10% forfettario).

L’Agenzia delle Entrate ripercorre i capisaldi della Legge partendo dall’art. 1, commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016 che ha previsto la modalità di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento ai "premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188" (emanato, peraltro, in data 25 marzo 2016). Il decreto ha definito i premi di risultato come "somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione". La legge di Stabilità 2016 subordina, inoltre, l'applicazione della agevolazione alla circostanza che l'erogazione delle somme avvenga "in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81”. Cosa che il Decreto soprarichiamato esplicita dicendo che "I contratti collettivi ... devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi .. rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo.".

Quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate si deve verificare nel periodo un incremento di produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l'applicazione del regime agevolato. Sulla base di ciò, la risposta all’interpello precisa che la durata del “periodo congruo” è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall'azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo stesso. Detto questo, e qui sta la novità, sempre l’Agenzia afferma che non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio. Questo perché il requisito dell'incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso costituisce una caratteristica essenziale dell'agevolazione che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative (la definizione del premio di produttività in essere dal 2008 al 2014), che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall'incremento di produttività.

Quindi riguardo al caso posto dalla società ALFA, l’Agenzia rileva che l'erogazione del premio di risultato così come descritto nel quesito non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda (ALFA) all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, ma è ancorato al raggiungimento di un dato stabile fissato dal contratto aziendale, costituito dal raggiungimento di un valore dell’EBIT e, in relazione alle commesse, dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna.

A sostegno di questa tesi l’AE richiama la Circ. n. 28/E del 2016.

Il risultato di questo ragionamento è da tenere bene a mente in tante realtà aziendali, perché l’Agenzia delle Entrate ritiene che il premio di risultato così come definito nel quesito non possa fruire del regime fiscale agevolato del 10%.

Per completezza, la risoluzione precisa che qualora il valore dell’EBIT raggiunto in riferimento all’anno 2017 risulti incrementale rispetto al valore dell’EBIT registrato in riferimento all’anno 2016, il premio di risultato in esame, potrà godere del regime agevolativo previsto dalla più volte citata Legge di Stabilità 2016. Stessi ragionamenti per l’altro parametro indicato dal richiedente: il rispetto dei tempi di consegna, riferiti al 2017. Questo deve registrare un miglioramento rispetto ai tempi di consegna rilevati nel 2016, nel presupposto (che bisognerà ovviamente verificare nella formulazione originale) che i due obiettivi siano alternativi.

Resta fermo, che se al termine del periodo indicato non si registri l’incremento nei termini appena illustrati, e il datore di lavoro abbia erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo, questi sarà tenuto, con la prima retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate in occasione dell'erogazione dell’emolumento premiale.

Quindi, per concludere, sarà necessario tenere a mente queste considerazioni nel momento dell’erogazione (futura) del premio e soprattutto verificare, per quelli erogati nel 2018, che siano presenti i risultati incrementali tra periodo e periodo rispetto a quanto previsto dai contratti aziendali ed eventualmente in sede di conguaglio qualora non sia presente tale valore incrementale, operare il recupero delle imposte passando al regime ordinario.

Problema più complesso dal punto di vista della gestione amministrativa sarà per quei dipendenti che avranno trasformato il premio in welfare.

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