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Festa per la colf: il salario va sempre pagato

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Festa per la colf: il salario va sempre pagato

giovedì, 25 ottobre 2018

Quanti sono i datori di lavoro che pagano a colf e badanti la festività nazionali e infrasettimanali? È sensazione comune che non siano molti. Soprattutto quelli che si avvalgono di lavoro domestico a ore, a mezzo servizio, a giorni alterni, ecc. 

Gli interessati, ammettiamo pure la buona fede, ritengono di essere esenti da tale pagamento perché la colf, ad esempio, lavora solo due giorni a settimana (esempio: martedì e venerdì) e la festività capita di lunedì, cioè in un giorno che comunque la colf non avrebbe lavorato anche se fosse stato feriale. Non è così: le festività vanno pagate sempre. L’art. 17 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro domestico non ammette eccezioni. E c’è anche la legge a dirlo.

Ecco l’elenco delle 12 giornate durante le quali la badante o la colf deve riposare, fermo restando l’obbligo del datore di pagare la retribuzione. Si tratta di Capodanno ed Epifania (1° e 6 gennaio), lunedì di Pasqua, festa della Liberazione (25 aprile), festa del Lavoro (1° maggio), festa della Repubblica (2 giugno), Ferragosto (15 agosto), tutti i Santi (1° novembre) e l’Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre). A queste festività nazionali va aggiunto il giorno del santo Patrono del comune dove si svolge il rapporto di lavoro. Il contratto dice che in tali giornate va osservato il “completo riposo” e il datore di lavoro ha l’obbligo di dare una paga giornaliera alla collaboratrice. Una paga ridotta, per l’esattezza pari a 1/26esimo del salario pagato in un mese.

Esempio: colf a ore, lavora 5 ore al giorno per 4 giorni a settimana, con un orario complessivo di 20 ore settimanali e con una retribuzione oraria di 8 euro. Ecco il calcolo: 8 euro – 20 ore settimanali – 52 settimane annue: 12 mesi: 26 giorni = 26,66 euro.

Può capitare però che la colf lavori anche nella giornata festiva. Il contratto collettivo impone una paga maggiorata del 60%, oltre a quella della giornata di festa. Riprendiamo l’esempio. Poiché per una giornata di lavoro riceve 40 euro (5 ore per 8 euro l’ora), l’interessata dovrà incassare: a) 26,66 euro quale compenso per la festività; b) 40 euro per il lavoro della giornata; c) 24 euro quale maggiorazione del 60% sulla paga giornaliera. Nel complesso la giornata costerà al datore di lavoro 90,66 euro.

Se la colf o la badante sono dipendenti a tempo pieno, conviventi, e quindi ricevono giornalmente vitto e alloggio, il datore di lavoro deve aggiungere anche l’indennità giornaliera delle due prestazioni in natura che nel 2018 è stata quantificata in 5,53 euro al giorno. E anche questa cifra, in caso di lavoro, deve essere maggiorata del 60%, e diventa 8,85 euro.

Anche qui è opportuno un esempio. Per una badante a tempo pieno (convivente) con retribuzione di 885,10 euro la festività infrasettimanale goduta non comporterà alcuna retribuzione aggiuntiva. 

Se la festività è lavorata la donna avrà diritto, in aggiunta al pagamento della giornata di lavoro, al pagamento di 1/26esimo della retribuzione globale di fatto, cioè 40,42 euro, ricavati dalla seguente operazione: 885,10 euro paga mensile + 165,90 euro controvalore mensile in contanti di vitto e alloggio = 1.051,00 euro: 26 giorni. Alla somma si aggiunge la maggiorazione del 60% per cui vanno di fatto pagati 64,67 euro.

Se infine la festività cade di domenica la lavoratrice potrà scegliere in alternativa il riposo compensativo da fissare in un altro giorno della settimana. 

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