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Pensioni militari: calcolo con il “moltiplicatore”

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Pensioni militari: calcolo con il “moltiplicatore”

mercoledì, 24 ottobre 2018

Importante intervento chiarificatore INPS sulle modalità di calcolo delle pensioni dei militari i quali possono chiedere: a) o l’incremento del montante Individuale dei contributi; b) o in alternativa il collocamento in ausiliaria. La legge infatti per il personale escluso dalla ausiliaria (polizia civile e vigili del fuoco) che raggiunge l’età di pensione – pensione da liquidare con il sistema contributivo o con quello misto – il montante individuale dei contributi viene incrementato di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione (33%).

Per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare (carabinieri, guardia di finanza) l’incremento è alternativo al collocamento in ausiliaria. Con il D.Lgs. n. 94/2017 questo moltiplicatore è stato esteso anche alle Forze armate (esercito, marina, aeronautica).

Tale opzione può essere esercitata nelle seguenti ipotesi di cessazione dal servizio attivo:

  1. per raggiungimento del limite di età previsto per il grado e per il ruolo di appartenenza;
  2. a domanda per gli Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità;
  3. a domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 di servizio militare effettivo;
  4. a domanda, qualora il militare si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età e sempre che abbia maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità (scivolo);
  5. a domanda, al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice.

Secondo la legge il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.

Secondo il chiaro significato proprio delle parole usate dal legislatore, tale incremento (cosiddetto "moltiplicatore") entra quindi di fatto, nella determinazione del montante contributivo per Il calcolo di una pensione interamente contributiva o della quota contributiva di un sistema misto, e non può essere considerata quale quota aggiuntiva, da aggiungere cioè dopo aver determinato il trattamento meno favorevole spettante (cosiddetto "doppio calcolo), dato che il momento dell’opzione precede quello della liquidazione del trattamento di quiescenza.

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