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Valido il recesso anticipato del cliente dal contratto con il professionista anche se nel contratto è fissato un termine

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Valido il recesso anticipato del cliente dal contratto con il professionista anche se nel contratto è fissato un termine

giovedì, 18 ottobre 2018

La Corte di Cassazione con la sua pronuncia n. 25668 del 15 ottobre 2018 ha chiarito che il cliente può recedere anticipatamente dal contratto con il professionista anche se nel contratto è stato fissato un termine e questo perché nel contratto d’opera professionale si applica l’art. 2237 c.c. ovvero il recesso ad nutum, che prevede la possibilità di recedere dal contratto se il cliente ha adempiuto al suo dovere di versare al professionista le spese e compensi per l’attività prestata. Tale forma di recesso si basa sulle caratteristiche chiaramente fiduciarie di questo tipo di rapporto: il recesso è funzionale al fondamento fiduciario di esso e giustifica una tutela meno intensa del prestatore, sotto il profilo della continuità del rapporto. Da questo deriva, nel caso di esercizio del recesso da parte del cliente, l’esclusione del diritto al mancato guadagno.



A tale facoltà di recesso, come fissato dalla legge, le parti possono prevedere una deroga contrattuale, tuttavia la dottrina si è sempre mostrata prudente rispetto a tale deroga, richiedendo che la rinuncia alla facoltà di recesso ex art. 2237 c.c., risulti espressamente o sia stata oggetto di specifica trattativa tra le parti, con l'avvertenza che in ogni caso la previsione del patto di rinuncia al recesso causa soltanto un aggravamento delle conseguenze del recesso.

Dalle suesposte considerazioni, come chiarito dalla Cassazione, si deduce che l’inserimento di un termine di durata all’interno di un contratto di prestazione d’opera intellettuale non è sufficiente a derogare al diritto di recesso del cliente. In quanto, la rinuncia di tale facoltà non può essere implicitamente dedotta dall'inserimento in contratto di un termine di durata.


Il termine, infatti, ha una valenza del tutto diversa da quella del recesso, spiegano i giudici, esso vale a garantire al cliente che il prestatore d'opera sia legato a lui per un certo tempo; il riferimento è dunque all’andamento regolare del rapporto, non al momento della sua risoluzione. Vi è dunque una differenza funzionale e strutturale tra termine finale di efficacia del contratto e recesso basato sul rapporto fiduciario.
Pertanto, dicono i giudici, in relazione a rapporti professionali di rilievo, redatti da soggetti molto qualificati con contratti sottoposti a trattativa, la rinuncia al recesso deve esprimersi contrattualmente e non è ammessa un’estensione implicita della clausola di durata, così penalizzante per il cliente.


La decisione esaminata è stata adottata in relazione ad un caso in cui un ente aveva esercitato nei confronti di un avvocato il diritto di recesso anticipato rispetto al termine pattuito per la scadenza del rapporto contrattuale con cui il professionista aveva assunto l’incarico di gestire tutti gli affari legali dell’ente. Le prestazioni svolte dall’avvocato erano state tutte già saldate dall’ente e i giudici di merito avevano correttamente qualificato il contratto come contratto d’opera professionale, ma il legale riteneva che il contratto non potesse risolversi in quanto secondo le sue interpretazioni il recesso non è ammesso nei contratti d'opera «blindati da precisi termini di durata» ed aveva citato in giudizio l’ente per ottenere un risarcimento per inadempimento contrattuale, che i giudici di merito, in entrambi i gradi gli avevano negato.

 

La sezione della Cassazione cui l’avvocato si era rivolto contro tali decisioni, sul tema del recesso nei contratti di prestazione d’opera professionale, nella sua pronuncia ha invece confermato il proprio pregresso orientamento (Cass. 469/16), in base al quale nei contratti d’opera professionale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso "ad nutum" previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell'art. 2237 c.c..
Gli ermellini hanno pertanto precisato che solo nel caso in cui le parti abbiano di comune accordo deciso di derogare al diritto di recesso mediante l’inserimento nel contratto di una clausola contrattuale chiaramente esplicativa di tale volontà, è possibile escludere la facoltà di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.

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