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In arrivo le comunicazioni di irregolarità sugli scostamenti tra volume d' affari e spesometro

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In arrivo le comunicazioni di irregolarità sugli scostamenti tra volume d' affari e spesometro

giovedì, 11 ottobre 2018

L’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto della comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo per i soggetti, titolari di partita IVA, per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010.

In attuazione dell’art. 1, comma 636, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 237975 dell’8 ottobre 2018, ha individuato le modalità con le quali mettere a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto fra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni risultanti dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. “spesometro”).

Tali informazioni, di seguito elencate, forniscono al contribuente dati utili per porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/1997, anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

La comunicazione, trasmessa al contribuente a mezzo posta elettronica certificata (ovvero posta ordinaria, se la PEC non è attiva o non è registrata nell’elenco INI-PEC), contiene i seguenti dati:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso (queste ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria) ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010;
  • modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata resi disponibili nel “cassetto fiscale”.

La comunicazione può essere consultata anche all’interno del “cassetto fiscale”, nel quale sono resi disponibili anche i seguenti dati di dettaglio:

  • protocollo identificativo e data d’invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
  • somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24 colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35 colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione IVA;
  • importo della somma delle operazioni relative a:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA;

- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010 e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria;

  • ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione IVA;
  • dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA e consumatori finali (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
  • ammontare degli acquisti comunicati dai clienti soggetti passivi IVA;
  • ammontare delle cessioni e prestazioni effettuate verso i consumatori finali comunicate dal contribuente stesso.

 

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