Non essendo previste particolari formalità per rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond già comunicato, oppure per revocare la dichiarazione d’intento già presentata all’Ufficio e inviata al fornitore, l’esportatore abituale può decidere, comunicando la relativa scelta al proprio fornitore, se avvalersi o meno della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA per singole operazioni o per tutte le operazioni effettuate da un certo momento in poi.
Con questo chiarimento, reso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 954-6/2018 del 6 febbraio 2018, è stato risolto il dubbio prospettato da Assonime in merito ai casi in cui l’esportatore abituale ha inviato regolare dichiarazione d’intento al fornitore riferita ad un numero indeterminato di operazioni e poi, invece, il fornitore, per tutte le operazioni poste in essere da un certo momento in avanti, o limitatamente ad alcune di esse, emette fattura con IVA, con il consenso del cliente (acquisito, con varie modalità, anche verbalmente, preventivamente o, per ipotesi, anche successivamente all’emissione della fattura del fornitore).
Nella circolare n. 20 del 17 settembre 2018, Assonime ha illustrato la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, ad avviso della quale tale comportamento deve ritenersi legittimo e, quindi, non è suscettibile di alcuna sanzione, salvi ovviamente i casi in cui si configuri una fattispecie abusiva, e non preclude, di conseguenza, la detrazione dell’IVA esposta in fattura.
La questione posta è se il fornitore, indipendentemente da una espressa e preventiva integrale revoca della dichiarazione d’intento da parte del cliente, possa legittimamente emettere fatture con applicazione dell’IVA, anche limitatamente a singole operazioni (in quest’ultimo caso continuando ad applicare il regime di sospensione d’imposta per le operazioni successive), allorché il cliente lo abbia autorizzato a tale comportamento, in modo espresso o anche eventualmente per fatti concludenti, come ad esempio nell’ipotesi in cui il cliente rinunci a contestare la regolarità della fattura emessa, oppure, nel caso in cui il pagamento fosse stato eseguito, a ripetere la somma pagata a titolo di rivalsa dell’IVA.
L’Agenzia ha confermato che non sono previste particolari formalità se l’esportatore abituale intende rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond già comunicato, oppure voglia revocare la dichiarazione già presentata all’Ufficio e inviata al fornitore, in quanto l’acquisto in sospensione d’imposta costituisce una facoltà e non un obbligo da parte del contribuente, trattandosi di un beneficio a suo favore.
Ne consegue che se l’esportatore abituale comunica al fornitore di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni/servizi senza IVA, il fornitore emette legittimamente fatture con addebito dell’imposta. Allo stesso modo, l’esportatore abituale può manifestare la volontà di non volersi avvalere di tale facoltà per alcune operazioni e non per altre, senza necessità di revocare la dichiarazione d’intento già presentata.
In questi casi, l’esportatore abituale può esprimere tale volontà non necessariamente mediante una manifestazione espressa, ma anche attraverso comportamenti concludenti, ad esempio pagando al fornitore l’IVA addebitata in via di rivalsa ed esercitando il diritto alla detrazione della relativa imposta.