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Pensioni con totalizzazione o cumulo: cessioni del quinto di pensione

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Pensioni con totalizzazione o cumulo: cessioni del quinto di pensione

martedì, 25 settembre 2018

Nuove norme per applicare le trattenute sulle pensioni liquidate con il sistema della totalizzazione e che quindi sono create da due o più diverse contribuzioni, facenti capo a differenti gestioni. Per quanto riguarda la estinzione dei finanziamenti pagati attraverso la cessione del quinto di pensione, INPS ricorda che:

  1. la quota cedibile non può superare il quinto dell’importo della pensione, al netto di tutte le trattenute aventi natura prioritaria,
  2. nel calcolo della quota cedibile deve essere salvaguardato il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria (quest’anno 507,42).

Per la pensione in totalizzazione o in cumulo, la quota cedibile deve essere calcolata, in relazione all’importo totale della pensione effettivamente in pagamento, a prescindere dalla circostanza che le quote del trattamento pensionistico siano erogate dall’INPS e/o da altri Enti e/o Casse professionali e, dunque, anche quando non sia presente alcuna quota a carico dell’INPS.

Questo criterio si applica anche ai prestiti a carico della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’ex Inpdap e della gestione credito Ipost.

Il recupero dei finanziamenti già stipulati in attività di servizio viene effettuato con traslazione del residuo piano di ammortamento sulla pensione effettivamente in pagamento. Se l’importo della pensione in pagamento non è sufficientemente capiente e non è possibile garantire il rispetto dei limiti sopra indicati, l’importo della rata originariamente pattuita deve diminuito. Analogo discorso nel caso contrario di incremento del quinto cedibile. 

Le somme erogate indebitamente e derivanti da quote di pensioni relative alle gestioni pensionistiche INPS oppure da prestazioni di TFS/TFR sono recuperate sulla sola quota di pertinenza dell’INPS. Ma il calcolo del quinto da trattenere sulla sola quota dell’INPS, e la salvaguardia del trattamento minimo, sono riferiti al totale delle quote in pagamento. Eventuali somme a debito aventi ad oggetto quote di competenza di Enti e/o Casse indebitamente erogate sono recuperate direttamente dagli Enti e/o Casse medesimi.

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