Il nuovo contratto collettivo di lavoro dei dipendenti pubblici 12 febbraio 2018 ha modificato i criteri di pagamento del trattamento economico accessorio spettante durante la malattia. Vediamo come.
Per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente – per i primi 9 mesi –spetta anche il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa, e anche le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa.
A differenza della precedente normativa, la decurtazione dell’indennità di amministrazione non opera più per le malattie pari o inferiori a 14 giorni di calendario ma viene estesa alle malattie di durata pari o inferiori a 15 giorni lavorativi.
Per i periodi di malattia superiori a 15 giorni lavorativi resta la decurtazione per i primi 10 giorni di ogni indennità o emolumento, avente carattere fisso e continuativo, e di ogni altro trattamento accessorio.
Il contratto collettivo riconosce il trattamento economico più favorevole, previsto per le ipotesi di ricovero ospedaliero e per la relativa convalescenza, anche alle assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, e ai casi di day-surgery, day-service, pre ospedalizzazione e pre-ricovero e ai conseguenti periodi di convalescenza.
Il dipendente assente per malattia, anche se c’è una espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalla legge.
Da ultimo viene ampliata la tutela riconosciuta in caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita. Infatti, fermo restando l’esclusione dal computo delle assenze per malattia, ai fini del periodo di comporto, dei giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, e anche di assenza dovuti all’effettuazione di emodialisi, chemioterapia e altre terapie, tale favorevole disciplina (con diritto all’intera retribuzione) viene applicata anche ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa, per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.