Per le locazioni di beni, il momento impositivo è collegato al pagamento del corrispettivo pattuito, non applicandosi la deroga prevista per le prestazioni di servizi di carattere periodico o continuativo, limitata all’ipotesi in cui tali prestazioni siano rese ad uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito, per finalità estranee all’esercizio dell’impresa, a favore di determinati soggetti esplicitamente indicati.
È la conclusione della Corte di Cassazione espressa nell’ordinanza n. 21870 del 7 settembre 2018, avente per oggetto l’individuazione del momento impositivo delle prestazioni rese nell’ambito di un contratto per la fornitura di servizi in campo informatico, consistente nello sviluppo e manutenzione dei sistemi di software.
Si è trattato, nella specie, di stabilire se, dal punto di vista temporale, tali prestazioni assumano rilevanza impositiva nel momento “ordinario” del pagamento del corrispettivo, come previsto dal primo periodo dell’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, oppure – in base alla deroga del secondo periodo – nel momento in cui sono rese o, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
Confermando la decisione dei giudici d’appello, la Suprema Corte ha osservato che la previsione del secondo periodo, avendo carattere particolare, deve applicarsi esclusivamente alle prestazioni di servizi richiamate dalla stessa disposizione, che – per effetto del rinvio all’art. 3, comma 3, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 – sono le prestazioni rese ad uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito, per finalità estranee all’esercizio dell’impresa, a favore di determinati soggetti esplicitamente indicati.
In definitiva, le locazioni di beni, pur essendo prestazioni di carattere periodico o continuativo, rientrano nella regola generale che “aggancia” il momento di effettuazione dell’operazione – e, in base all’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, il momento in cui l’imposta diventa esigibile per l’Erario – al pagamento del relativo corrispettivo. L’eccezione è rappresenta dall’emissione anticipata della fattura, alla quale è ricollegato il momento impositivo anche se il corrispettivo non risulta ancora pagato (art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972).
L’ordinanza in commento conferma, pertanto, l’orientamento già espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 21621 del 23 ottobre 2015, secondo cui “il combinato disposto dell’art. 3, comma 3, e dell’art. 6, comma 3 - primo periodo, del DPR 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizi sono soggette a IVA solo se rese verso un corrispettivo e si considerano effettuate al momento del pagamento. Sino a tale momento non sussiste obbligo di fatturazione né di versamento dell’IVA (Cass. 13209/2009). Dunque, per le locazioni, vere e proprie prestazioni di servizi nell’imposizione indiretta e armonizzata sul valore aggiunto, il momento impositivo coincide con l’incasso del corrispettivo. Perciò, in caso di morosità del conduttore, il locatore non è tenuto a emettere fattura”.