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Detrazione IVA ammessa anche con partita IVA cessata

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Detrazione IVA ammessa anche con partita IVA cessata

giovedì, 13 settembre 2018

La cancellazione d’ufficio del numero di identificazione IVA dell’operatore economico, dovuto alla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, non preclude, di per sé, l’esercizio del diritto di detrazione dell’imposta relativa agli acquisti effettuati nel periodo di inattività.

In tal senso si è espressa la Corte di giustizia con la sentenza di cui alla causa C-69/17 del 12 settembre 2018, riguardante una società rumena alla quale è stato contestato l’esercizio della detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati nel semestre in cui il proprio numero di identificazione è stato cancellato d’ufficio per inattività, dovuta alla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza unionale, il principio di neutralità dell’IVA implica che il diritto di detrazione debba essere riconosciuto anche in caso di violazione dei requisiti formali.

L’identificazione ai fini dell’IVA, al pari dell’obbligo per il soggetto passivo di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione della propria attività, costituiscono soltanto requisiti formali a fini di controllo, che non possono mettere in discussione il diritto alla detrazione, nei limiti in cui le condizioni sostanziali siano soddisfatte.

È alla luce di tale indicazione che la Corte di giustizia aveva già avuto modo di affermare che non si può impedire al soggetto passivo di esercitare la detrazione per il motivo che non si sarebbe identificato ai fini IVA prima di utilizzare i beni/servizi acquistati nell’ambito della propria attività.

Nella stessa ottica, la detrazione deve essere riconosciuta, previa riattivazione del codice identificativo, anche nella fattispecie in esame, in cui l’operatore economico ha effettuato i propri acquisti durante il periodo di inattività, sempreché i requisiti sostanziali previsti per l’esercizio di tale diritto siano soddisfatti.

Come puntualizzato ulteriormente dai giudici dell’Unione, resta inteso che la detrazione sarà disconosciuta al ricorrere di due ipotesi, vale a dire quando il mancato possesso del numero di identificazione abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali e quando l’Autorità fiscale sia in grado di dimostrare, in base ad elementi oggettivi, che la detrazione sia esercitata in modo fraudolento o abusivo.

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