Sappiamo che le pensioni assistenziali sono legate non solo all’età e alle condizioni sanitarie del soggetto ma anche ai redditi che costui possiede. Ed è proprio sui redditi che gli interessati hanno sempre molti dubbi e perplessità. Non riescono a comprendere a quale anno faccia riferimento l’INPS per accettare o respingere la domanda di pensione e di assegno.
Le perplessità hanno fondamento, in quanto la legge è complessa. Vediamo perciò come procede l’INPS.
Allorché viene liquidata per la prima volta la prestazione si fa riferimento solo ai redditi dell’anno in corso. Esempio: assegno sociale con decorrenza ottobre 2018 = controllo dei redditi 2018.
Negli anni successivi (esempio: 2019) c’è una divaricazione:
- se la persona ha per reddito un’altra pensione si guarda al reddito dello stesso anno 2019;
- se la persona ha redditi diversi dalla pensione: si controllano quelli dell’anno precedente (nel nostro esempio: 2018).
Un’altra questione riguarda la possibilità che la persona che chiede la pensione sia aiutata economicamente da qualche familiare. In questo caso, non ha più diritto alla prestazione?
In materia è difficile reperire disposizioni dell’INPS. Dobbiamo perciò rifarci alla giurisprudenza della Corte di cassazione che è benevola nei confronti degli interessati. Ma anche qui dobbiamo fare una distinzione in relazione alla obbligatorietà o meno dell’aiuto.
A - Se si tratta di persona alla quale il coniuge separato o divorziato deve corrispondere gli assegni alimentari o di divorzio, la prestazione INPS non è riconosciuta, salvo il caso in cui questi pagamenti siano inferiori ai limiti di reddito indicati dalla legge per avere diritto alla pensione di invalidità civile o all’assegno sociale.
B - Se invece si tratta di donazioni di denaro che sono fatte a titolo di aiuto, di affetto familiare, e che perciò non sono obbligatorie, la prestazione INPS deve essere riconosciuta. A titolo di esempio: l’aiuto mensile in denaro elargito dai figli.
Per quanto riguarda i limiti di reddito le misure annue relative al 2018 sono le seguenti. Inabili totali, ciechi e sordomuti hanno lo stesso limite di reddito: 16.664,36 euro. Se il reddito degli interessati non supera questo tetto l’INPS paga le prestazioni. In caso contrario boccia le domande. Solo gli invalidi civili parziali hanno un tetto più basso: 4.853,29 euro.
Attenzione: anche quest’anno si tiene conto dei soli redditi del titolare della prestazione. Qualche anno fa l’ INPS aveva comunicato che si sarebbe fatto riferimento anche ai redditi del coniuge (in ciò confortato da varie sentenze della Corte di cassazione), ma poi questa posizione è stata abbandonata. E non c’è modifica anche per il 2018. Per cui si continua a mettere il naso solo nella tasca del pensionato.