Esigere da un allievo che decide di ritirarsi anticipatamente dal master il pagamento dell’intero importo pattuito in sede di iscrizione, è legittimo e nel contratto tale clausola costituisce una penale non caratterizzata da vessatorietà.
E’ quanto dichiarato nell’ordinanza della Cassazione n. 20422/2018 in un caso in cui una dottoressa, iscritta ad un master, aveva esercitato disdetta anticipata dal contratto, nel quale era presente una clausola secondo cui "l'interruzione a qualsiasi titolo da parte dello studente della frequenza delle lezioni e/ o della fruizione delle attività didattiche non solleva dall'obbligo di versare le rimanenti rate".
La scuola di formazione agiva in giudizio per il recupero delle somme residue che la ex allieva, contravvenendo al contratto, non aveva provveduto a versare, ottenendo dal giudice di pace la soddisfazione delle proprie ragioni.
La ex allieva, a tal punto, proponeva ricorso in appello contro la decisione del giudice di pace; il giudice d’appello però rigettava il ricorso, ritenendo che la clausola incriminata non fosse una clausola vessatoria, bensì una clausola penale dall'importo non eccessivo, ma proporzionato al costo che l'allievo avrebbe dovuto corrispondere.
La ex allieva ricorreva allora in Cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel non qualificare il rapporto tra lei e la scuola come rapporto tra professionista e consumatore e nel non considerare, dunque, la clausola inserita nel contratto come vessatoria.
La Cassazione ha rigettato il ricorso con ordinanza, sul rilievo che la valutazione della vessatorietà di una clausola prescinde dalla qualificazione del rapporto professionista/consumatore o professionista/professionista, avendo importanza solo la funzione e la natura della clausola.
La clausola penale, lo ricordiamo, è quella clausola attraverso la quale si fissa nel contratto anticipatamente l’importo del risarcimento del danno da versare o la prestazione da svolgere in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento effettuato da uno dei contraenti (art. 1382 c.c.). In altri termini, la condizione fissata nella clausola, si verifica solo quando l’accordo non è rispettato, esonerando il debitore dalla prova del danno (ma attenzione, non lo esonera dalla prova dell'inadempimento).
Le clausole vessatorie invece sono stabilite dall’art. 1341 cod. civ.; si tratta di condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, oppure sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
A fronte di tali definizioni, non può dirsi che la clausola penale sia vessatoria a prescindere, solo perchè le parti contrattuali sono un professionista da un lato e un consumatore dall'altro; la sua vessatorietà va valutata in relazione alla natura e alla funzione della specifica condizione e quindi in rapporto alla manifesta eccessività della stessa rispetto all’economicità complessiva del contratto in cui è apposta. Una clausola penale è quindi vessatoria se determina uno squilibrio effettivo nel rapporto tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Ragion per cui, nel caso in cui i giudici rilevino che gli importi fissati a titolo di penale in un contratto siano proporzionati e non creino disequilibri tra le parti contrattuali, quella clausola penale non può dirsi caratterizzata da vessatorierà.
Detto ciò, i giudici di legittimità, nel caso di specie, in relazione alla dichiarata eccessività dell’importo della clausola penale inserita nel contratto del master, hanno ritenuto valide e correttamente motivate le argomentazioni del tribunale, secondo il quale l’importo richiesto non era da considerarsi eccessivo, bensì proporzionato al costo che lo studente avrebbe dovuto sostenere se il debitore, la scuola, avesse adempiuto correttamente alle sue obbligazioni, avendo riguardo all’effettiva incidenza dell’adempimento sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione attuale.