L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18/E/2018 ha fornito importanti chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali nell’ambito dello sport dilettantistico sulla base dei quesiti emersi nel corso di un tavolo tecnico congiunto insieme al Coni.
In primis, si afferma che non vi è nessun rischio di fuoriuscita dal regime agevolato previsto dalla legge 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla Siae ma che hanno attuato un comportamento concludente e hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione. In ogni caso, la mancata comunicazione alla Siae, obbligatoria per legge, è soggetta alla sanzione prevista dall’articolo 11 del Dlgs n. 471/1997
Il Comunicato stampa che ha anticipato la pubblicazione della circolare rileva che nella stessa vengono forniti chiarimenti su alcune questioni fiscali di interesse degli enti sportivi dilettantistici non lucrativi, relative alle previsioni agevolative contenute nella legge n. 398/1991 e nel Testo unico delle imposte sui redditi. Nel documento di prassi, inoltre, viene chiarito l’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista per alcuni atti delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Le attività commerciali che rientrano nel regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991 sono solo quelle collegate agli scopi istituzionali dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. In ogni caso l’Agenzia sottolinea che restano “escluse da questo regime le cessioni di beni o la prestazione di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato (ad es. avvalendosi di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi o di altri strumenti propri degli operatori di mercato)”.
l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che le cessioni con pagamento di corrispettivo di atleti rientrano nel regime agevolato previsto dall’art. 148, comma 3, del Tuir se sono svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tra associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che fanno parte di un’unica Federazione Sportiva. Nel caso in cui si tratti di cessione di un giocatore meramente speculativa si applicano le regole generali di tassazione. Le regole generali anche nel caso in cui la destinataria della cessione non è un’altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla stessa Federazione Sportiva della cedente.
Nella Circolare l’Agenzia risolve il dubbio riguardante le quote di iscrizione a corsi o di tesseramento di importo modesto, incassate in contanti, e versate in un secondo momento sul conto corrente dall’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro tramite un versamento cumulativo di importo pari o superiore al limite di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di 1.000 euro previsto dalla legge per gli enti sportivi dilettantistici che rientrano nel regime della legge 398/1991. L'Agenzia specifica che "in questo caso l’ente, al fine di rispettare l’obbligo di tracciabilità, dovrà rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, conservarne una copia e annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati."