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Super ed iper ammortamento: ok agli investimenti delle componenti "impiantistiche"

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Super ed iper ammortamento: ok agli investimenti delle componenti "impiantistiche"

lunedì, 27 agosto 2018

Nei mesi scorsi sono pervenute all’Agenzia delle Entrate numerose istanze di interpello riguardanti il trattamento, agli effetti agevolativi in materia di super ed iper ammortamento, dei cosiddetti “magazzini autoportanti”; essi rappresentano una grande opera di ingegneria nella quale le scaffalature fanno parte del sistema costruttivo dell'edificio insieme agli elementi di copertura e tamponatura. Le scaffalature supportano non solo i pesi derivanti dalle merci stoccate e dai vari elementi della costruzione, ma anche le sollecitazioni dei mezzi di movimentazione e degli agenti esterni, quali gli eventi atmosferici.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea con la Risoluzione n°62/E/2018 che "i chiarimenti richiesti vertono sui criteri per la corretta distinzione, nell’ambito di tali investimenti, della componente immobiliare, in quanto tale suscettibile di attribuzione di rendita, rispetto alla componente mobiliare (macchinari, congegni e altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo), in quanto tale non rilevante ai fini dell’attribuzione della rendita catastale”, tenuto conto che  la Legge di Stabilità 2016 ha escluso tra gli investimenti agevolabili quelli aventi ad oggetto fabbricati e costruzioni.

I magazzini autoportanti fanno parte di unità immobiliari complesse che per le loro caratteristiche, nella maggior parte dei casi, sono accatastate nel Gruppo D (immobili a destinazione speciale). Proprio la Legge di Stabilità 2016 (art. , comma 21) ha specificato che "a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".

L’Agenzia delle Entrate, al fine di dare una corretta definizione di queste strutture particolari nella circolare 2/E/2016 ha stabilito che le componenti costituenti tale opera (magazzini autoportanti) possono essere in 4 gruppi:

  • il suolo; 
  • le costruzioni; 
  • gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità;
  • le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo.

Vi sono dunque delle componenti immobiliari che come tali rientrano nel calcolo della rendita catastale dell’immobile e delle componenti impiantistiche che non rientrano nel calcolo della rendita.

Ebbene, con la Risoluzione 62/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che sono agevolabili con il super ed iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale.

Sulla base di quanto detto sono ad esempio agevolabili i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, ecc.) mentre non sono agevolabili:

  • le scaffalature dei magazzini autoportanti;
  • sistemi antincendio;
  • impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione,

in quanto tali componenti contribuiscono direttamente al calcolo della rendita catastale, in quanto considerati influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente percebibile dalla locazione dell’immobile.

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