Nuove norme sul prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. La legge n. 205/2017 detta nuove disposizioni (art. 54), ora illustrate dall’INPS, dopo avere fatto tesoro delle indicazioni espresse in proposito dai Ministeri dell’economia e del tesoro. La normativa si applica: a) ai lavoratori dipendenti poligrafici di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici; b) imprese che hanno cessato l’attività, anche in costanza di fallimento; c) cessazione per la quale è stata accertata la causale di crisi aziendale. Per avere la pre-pensione i lavoratori devono essere stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, anche se dopo il periodo di riscossione della cigs: 1) siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa, 2) ovvero abbiano ripreso attività lavorativa dipendente a tempo determinato. No al beneficio in esame se i lavoratori che hanno ripreso a lavorare a tempo indeterminato.
Per avere il prepensionamento i lavoratori devono avere maturato, entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, un’anzianità contributiva: a) pari a 32 anni e 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015; b) pari a 32 anni e 7 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 maggio 2017 (tenuto conto del 31 maggio 2015 quale ultima data utile per la sottoscrizione degli accordi di procedura e della durata massima biennale della Cigs), aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni.
Gli uffici INPS devono istruire le domande verificando che: a) sia ricompresa nell’elenco l’impresa che ha posto in cassa integrazione guadagni straordinaria il lavoratore; b) il lavoratore sia stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria in base al decreto di autorizzazione emanato in forza di un accordo sottoscritto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015; c) il lavoratore abbia maturato i citati requisiti previsti per il prepensionamento; d) il lavoratore non abbia ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
Le domande di prepensionamento possono essere accolte nel limite di spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di prepensionamento secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente. E se dall’esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa pari a tre milioni di euro per ciascuno dei citati anni non saranno prese in esame ulteriori domande di prepensionamento.
In base all’istruttoria degli uffici compreso il lavoro di monitoraggio a ogni interessato verrà inviato: 1) il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, quando è stato accertato il possesso dei prescritti requisiti e la sussistenza delle previste condizioni e della relativa copertura finanziaria; 2) la comunicazione di accertamento positivo dei requisiti e della relativa copertura finanziaria, ma con l’avviso che la pensione è subordinata alla previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, nel caso in cui il lavoratore si sia rioccupato a tempo determinato; 3) il provvedimento di reiezione della domanda di prepensionamento, nei casi in cui non sia stato accertato il possesso dei prescritti requisiti o la sussistenza delle previste condizioni o della relativa copertura finanziaria. Il trattamento pensionistico anticipato – che non può avere decorrenza anteriore al mese di febbraio 2018 – decorre: a) dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; b) ovvero da quello di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, se successivo a quello di presentazione della domanda.