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Riposi per allattamento: domanda all’INPS in via telematica fino al 27 ottobre anche in formato cartaceo

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Riposi per allattamento: domanda all’INPS in via telematica fino al 27 ottobre anche in formato cartaceo

mercoledì, 08 agosto 2018

Anche le domande di riposi giornalieri per allattamento e di assegno di maternità dello Stato devono essere presentate all’INPS per via telematica. Per un certo periodo di tempo (fino al 27 ottobre p.v.) l’INPS accetterà ancora le domande in forma cartacea, ma poi ciò sarà impossibile.

Gli utenti hanno a disposizione tra canali per presentare le domande telematiche: 1) collegandosi con il sito www.inps.it accessibile direttamente avendo il Pin dispositivo collegandosi al sito dell’istituto; 2) collegandosi al call-center INPS, numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente); 3) usando i servizi telematici degli Enti di patronato (anche se gli interessati non hanno il codice personale Pin).

Anche la documentazione deve essere allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura dettata dall’INPS. L’eventuale certificazione medico-sanitaria necessaria all’istruttoria deve essere presentata: a) in originale; b) o in copia autentica direttamente allo sportello; c) o spedita a mezzo raccomandata.

Identica procedura va seguita per la richiesta dell’ assegno di maternità dello Stato per lavori atipici e discontinui, concesso e pagato direttamente dall’INPS per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione.

L’INPS ricorda che i riposi giornalieri per allattamento sono permessi orari riconosciuti alle lavoratrici madri dipendenti in caso di parto, adozione e/o affidamento durante il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Tali riposi giornalieri sono invece riconosciuti al padre lavoratore dipendente nei seguenti casi: 1) morte o grave infermità della madre; 2) abbandono del figlio da parte della madre; 3) affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente; 4) madre lavoratrice che non ha per legge diritto ai riposi, cioè lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica); 5) madre casalinga; 6) espressa rinuncia della madre lavoratrice dipendente in favore del marito.

Quanto durano i riposi giornalieri? Si va da mezza ora a due ore e più a seconda dei casi. Ecco quali: a) due ore di riposo al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle sei ore giornaliere; b) un’ora se l’orario contrattuale di lavoro è inferiore alle sei ore; c) quattro ore se si tratta di parti o adozioni plurimi. In questo ultimo caso le due ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità e di congedo parentale della madre; d) un’ora o mezz’ora al giorno (a seconda dell’orario di lavoro), nei casi in cui il genitore può avvalersi dell’ asilo nido o di altra struttura idonea, creati dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

L’INPS chiarisce che la domanda di riposi giornalieri deve essere presentata: 1) dalla madre lavoratrice esclusivamente al datore di lavoro, 2) dal padre al datore di lavoro e all’INPS, rispettando il termine di prescrizione stabilito in un anno, 3) dalla madre lavoratrice al datore di lavoro e anche all’INPS nel caso in cui le indennità di maternità non sono anticipate in busta paga dall’azienda ma sono pagate direttamente dall’INPS.

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