Addio al “Quir”, cioè liquidazione delle quota integrativa della retribuzione. I lavoratori dipendenti del settore privato (ma non i lavoratori domestici e quelli agricoli) hanno avuto la possibilità – nel periodo marzo 2015/giugno 2018 – la possibilità, con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto nella busta paga, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.
Hanno avuto tale possibilità anche nei casi in cui avevano conferito il TFR alle forme pensionistiche complementari. L’integrazione richiesta è stata pagata ogni mese dal datore di lavoro in forma diretta, come parte integrativa della retribuzione.
Ai fini del materiale pagamento i datori di lavoro del settore privato con meno di cinquanta addetti e non tenuti all’obbligo di versamento al fondo dei TFR dei propri dipendenti hanno potuto chiedere un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico fondo appositamente costituito presso l’INPS. Ebbene, terminato il mese di giugno non è stato preso dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative precedenti e quindi a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne hanno fatto richiesta. Per cui i datori di lavoro interessati, dalle denunce di competenza luglio 2018 non sono più tenuti agli obblighi informativi e contributivi, di cui alla legge n. 190/2014.
Su questo punto l’INPS precisa che in caso di ricorso al finanziamento assistito da garanzia i datori di lavoro- fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018, devono continuare a inserire le informazioni nel flusso UniEmens con l’elemento “Quirfinliquidata”.
Con il risultato che ormai i datori di lavoro devono ripristinare l’assetto precedente all’introduzione del Quir, provvedendo per il TFR gli adempimenti previsti in precedenza:
- accantonamento in azienda;
- versamento al Fondo di tesoreria;
- versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.