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Agenzie di viaggio e turismo: gli adempimenti per incassare i contanti dagli stranieri oltre i 3000 euro, senza rischiare di violare le norme

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Antiriciclaggio
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Agenzie di viaggio e turismo: gli adempimenti per incassare i contanti dagli stranieri oltre i 3000 euro, senza rischiare di violare le norme

mercoledì, 18 luglio 2018

La nuova normativa sull’antiriciclaggio, D. Lgs. del 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della Direttiva UE 2015/849, che ha sostituito il testo del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (la vecchia “Legge Antiriciclaggio”) ha fissato i limiti ai pagamenti effettuati mediante denaro contante, i pagamenti per importi superiori o pari a 3000,00 euro infatti non possono essere eseguiti in contante, ma mediante strumenti tracciabili. Da tale limite sono però escluse le agenzie di viaggio e turismo e i venditori al minuto in relazione ai pagamenti effettuati da persone fisiche non residenti in Italia. Tali categorie di operatori, infatti, possono accettare somme di denaro in contanti fino a 10000,00 euro se erogate da stranieri. Questa deroga è stata concessa dal D.L. n.16/2012 che inizialmente aveva fissato l’importo massimo a 15000,00 euro, successivamente, ridotto a 10000,00 euro.


A chi è rivolta la deroga del superamento del limite generale per i pagamenti in contanti


Possono godere della deroga solo venditori al minuto e attività assimilate e agenzie di viaggio e turismo.



Come beneficiare della deroga



Per poter fruire della deroga, gli operatori del settore del commercio al minuto e attività assimilate e agenzie di viaggio e turismo sono tenute ad inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare le operazioni, rispettando i termini e le modalità fissate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2012. Nella comunicazione vanno indicati i dati del soggetto che richiede di fruire della deroga e specificato il conto corrente intestato al cedente o al prestatore, in cui dovrà essere versato il denaro contante incassato. Il modello di comunicazione compilato deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità telematica direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.


Chi sono gli acquirenti nel contesto della deroga


Per servirsi della deroga è necessario che l’acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e non sia residente in Italia.
Cosa deve fare l’operatore (agenzia di viaggio  e turismo o commerciante al minuto) al momento dell’acquisto:

  • richiedere fotocopia del passaporto del cliente;
  • richiedere una “autocertificazione” al cliente in cui garantisce di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non risiede in Italia.

 

Dopo aver acquisito tali documenti ed entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, l’operatore è tenuto a versare il denaro contante incassato sul conto corrente indicato nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate e consegnare all’istituto bancario copia della stessa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate.


Comunicazione alle Entrate delle operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro


Occorre infine ricordare che le agenzie di viaggi e turismo e i commercianti al minuto e attività assimilate devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro e fino a 9999,99 euro effettuate nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza NON italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che abbiano residenza NON italiana.
La comunicazione deve essere trasmessa alle Entrate una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva con cadenza mensile ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva con cadenza trimestrale, compilando il quadro TU e il frontespizio del modello comunicazione polivalente.

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