La salvaguardia pensionistica posta dalla legge Dini (legge n. 335/1995) in favore dei lavori inferiori all’intero anno non si può estendere anche al lavoro domestico delle colf. La Corte di cassazione conferma questa posizione respingendo il ricorso di una collaboratrice domestica. Vediamo la situazione che si verifica ogni giorno e interessa in prima persona centinaia di migliaia di colf a ore che lavorano meno di 24 ore a settimana.
Il D.P.R. n. 1403/1971 ha stabilito che per avere riconosciuta in pensione un’intera settimana è necessario che i contributi siano versati per almeno 12 ore. Se il lavoro è inferiore gli uffici INPS accreditano un numero di contributi proporzionalmente ridotto, risultante dalla divisione della contribuzione trimestrale per l’importo corrispondente a 12 ore settimanali.
Con legge n. 638/1983 il minimo di 12 è stato raddoppiato e portato a 24 ore settimanali. Con il risultato che perde periodi in pensione la colf che lavora sotto le 24 ore a settimana.
Ora andiamo alla legge Dini che dal 1° gennaio 1996 ha aumentato i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione di vecchiaia portandoli da 15 a 20 anni. Ebbene, questo aumento non si applica quando il lavoratore subordinato ha almeno 25 anni di assicurazione, è stato occupato per almeno 10 anni per periodi inferiori a 52 settimane nell’anno solare. In questa ipotesi continuano ad applicarsi i vecchi requisiti contributivi e la pensione perciò può essere presa con soli 15 anni di contributi.
Ebbene, sulla base di questa norma una collaboratrice ha chiesto che anche a lei (e quindi a tutte le colf nella medesima situazione) venga applicata la legge Dini. L’avvocato di parte ha rilevato che nel caso specifico l’interessata aveva lavorato per tutti gli anni, ma di fatto poi – per il numero ridotto di ore lavorative settimanali – ha avuto periodi contributivi utili a pensione inferiori all’anno. E quindi la situazione, diversa in partenza dalla fattispecie indicata dalla citata legge, diventa simile all’arrivo.
Perciò i lavoratori nella stessa condizione hanno diritto alla “protezione” della legge n. 335/1995 indipendentemente dalla circostanza se l’occupazione è durata per l’intero anno e non per una sola parte, ma gravata da una contribuzione di minore peso per il sistema di accredito INPS.
Porte chiuse, come detto, da parte dei giudici della suprema Corte di cassazione. Che hanno cancellato la sentenza dei giudici di merito invitandoli a rivedere la decisione prendendo atto che l’intento del legislatore del 1995 è quello di “proteggere i lavoratori non occupati per l’intero anno solare e non già i lavoratori che sebbene occupati nell’intero anno solare, possono anch’essi far valere una minore contribuzione.” E questa norma, a detta dei giudici, non può neanche essere dichiarata incostituzionale.
La situazione delle 24 ore settimanali come orario minimo per ottenere il riconoscimento della settimana ai fini della pensione non deve essere confusa con il calcolo dei contributi orari INPS, per i quali la legge riconosce un minore prelievo per il datore di lavoro se il lavoro viene svolto in misura superiore alle 24 ore (a questo proposito preferiamo sempre parlare di almeno 25 ore per inserire nel discorso anche i minuti che vanno oltre le ore 24 e fino alle ore 24,59). In conclusione: almeno 24 ore per avere l’intera settimana, almeno 25 ore per pagare i contributi ridotti.