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Remissione in bonis: cambia il modello di versamento ma non i codici tributo

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Sanzioni, Riscossione
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Remissione in bonis: cambia il modello di versamento ma non i codici tributo

lunedì, 04 giugno 2018

Con Risoluzione 46/E/2012 furono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 8114: "Sanzione di cui all'art.11, comma 1, D.Lgs. 471/97, dovuta ai sensi dell'art. 2 Dl 16/2012: REMISSIONE IN BONIS". Tale codice dev'essere utilizzato dai contribuenti che, pur avendo i requisiti per l'accesso a regimi fiscali opzionali quali trasparenza e consolidato, inviano tardivamente comunicazioni e dichiarazioni obbligatorie. Il pagamento della sanzione, pari a 250 euro dev'essere effettuato contestualmente alla presentazione tardiva della relativa comunicazione.
  • 8115: "Sanzione di cui all'art.11, comma 1, D.Lgs. 471/97, dovuta ai sensi dell'art. 2 Dl 16/2012: REMISSIONE IN BONIS 5 per mille".  Tale codice può essere utilizzato da tutti gli enti che, pur essendo in possesso dei requisiti di riparto del 5 per mille, non hanno assolto in tutto o in parte agli adempimenti obbligatori previsti per legge entro i termini di scadenza. 

A partire dall' 11 giugno 2018, come da Risoluzione 42/E/2018, i suddetti codici potranno esclusivamente essere utilizzati per i versamenti con modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).

Si ricorda che

La remissione in bonis è una forma di ravvedimento operoso introdotta dall’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012 che permette di ravvedere delle dimenticanze formali in tema di comunicazione di dati all'Agenzia delle Entrate, evitando così il rischio di precludere al contribuente l’accesso a determinati regimi fiscali di vantaggio, pur possedendone tutti i requisiti. 

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