Nella Ris. n. 38/E del 15 maggio 2018 l’Agenzia delle entrate, in risposta ad una istanza di interpello, fornisce chiarimenti in merito al regime IVA del servizio di consulenza in materia di investimenti alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dell’orientamento espresso sull’argomento dal Comitato IVA nel Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015.
In tale documento il Comitato IVA ha ritenuto che il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette i titoli non è inquadrabile come attività di negoziazione/intermediazione esente da IVA.
Affinché a detti servizi torni applicabile il regime di imponibilità IVA è pertanto necessario che gli unici interlocutori della società che presta l’attività di consulenza siano i propri clienti e che non vi sia alcun rapporto, sia pure indiretto e/o economico, con i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati.
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Imposte indirette
Regime IVA del servizio di consulenza in materia di investimenti
martedì, 22 maggio 2018