Riguardo al primo caso INPS ricorda che i lavori intermittenti sono di due tipi: 1) con obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore e, in cambio, ha diritto a un’indennità di disponibilità mensile, oltre alla retribuzione riferita alle ore di lavoro effettivamente svolte; 2) senza obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore non è vincolato a rispondere alla chiamata e non ha, pertanto, diritto alla indennità di disponibilità, né tanto meno alla retribuzione.
Ecco le risposte dell’Istituto di previdenza.
Nel caso in cui il lavoratore con un contratto che prevede l’indennità di disponibilità, faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. Si applica in questo caso l’istituto del cumulo della prestazione con il reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di 8.000 euro, e la prestazione NASpI verrà corrisposta nella misura e secondo le modalità di cui agli artt. 9, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015. Se il lavoratore non comunica il reddito, ovvero esso è superiore a 8 mila euro, decade l’indennità di disoccupazione.
Nel caso in cui il lavoratore – titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta e perciò senza indennità di disponibilità – chiede la NASpI perché è cessato il contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta. Ma a queste condizioni:
- 1) se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa l’interessato può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro, se quest’ultimo non supera il limite annuo di 8 mila euro e a condizione che il lavoratore, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività;
- 2) se il rapporto di lavoro intermittente dura più di 6 mesi, si applica l’istituto del cumulo.
Nell’ipotesi di un nuovo rapporto di lavoro subordinato come operaio agricolo a tempo determinato (Otd) che non supera i 6 mesi, l’indennità è sospesa d’ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta. Per stabilire l’esatto periodo di sospensione vanno considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura.
Nel caso in cui la nuova occupazione agricola abbia una durata superiore a 6 mesi e dalla stessa l’interessato ricavi un reddito inferiore a quello minimo escluso da imposizione, la prestazione NASpI è cumulabile.
Infine, nel caso in cui la nuova occupazione come Otd abbia una durata superiore a 6 mesi e dalla stessa si ricavi un reddito superiore a quello minimo escluso da imposizione, scatta la decadenza dalla prestazione di disoccupazione.