L’art. 1, comma 8, di tale decreto stabilisce che per i contratti di locazione a canone concordato ‘non assistiti’, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale, esplica effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali e costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle stesse.
Ciò premesso l’Agenzia delle entrate, nella Ris. n. 31/E del 20 aprile 2018, ha chiarito che:
- l’allegazione dell’attestazione in sede di registrazione del contratto, per quanto non richiesta, appare, peraltro, opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, in particolar modo laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 8 della legge n. 431/1998, ai fini dell’imposta di registro;
- il rilascio della stessa non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.