Devono versare i contributi INPS con la classificazione delle aziende del terziario l’Associazione volontari italiani del sangue (Avis), e le sue articolazioni nazionale, regionali, provinciali e comunali. L’Avis è un’associazione senza fini di lucro e con finalità pubbliche, e in base alle decisioni dei giudici ordinari di merito e dai giudici amministrativi, oltre ai pareri del Consiglio di Stato e di Palazzo Chigi, l’INPS l’aveva qualificata tra gli “Enti pubblici non economici”, con conseguente inquadramento nel settore “Enti non soggetti alla disciplina degli assegni familiari”, con codice statistico contributivo 2.01.01. Ma la Corte di cassazione ha sottolineato che la particolare rilevanza sociale non può conferire all’associazione poteri e prerogative di diritto pubblico, per cui non può essere classificata nella categoria degli enti pubblici. Risultato? L’Avis nazionale e le sue strutture territoriali dotate di personalità giuridica vanno escluse dalla categoria degli enti pubblici e devono essere qualificate come soggetti aventi natura privatistica.
Gli uffici INPS devono perciò riclassificare l’Ente e inserirli nel settore terziario (codice statistico-contributivo 70706) a partire dal 23 marzo 2018 (data della circolare qui illustrata). Il contributo complessivo dovuto (per pensione, NASpI, fondo garanzia TFR, fondo integrazione salariale Fis, Cuaf, malattia) è pari a 38,62% elevate al 38,82% per i fondi Fis oltre i 15 dipendenti.
Il contributo scende della contribuzione 0,68% dovuto alla Cuaf, nel caso in cui le associazioni senza fine di lucro assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

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Aziende Avis: classificate come aziende del terziario per la contribuzione INPS
lunedì, 16 aprile 2018