Dal 1° aprile 2017 sono come noto variate le modalità di estrazione dei beni dal deposito IVA; al riguardo l’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, come modificato dall’art. 4, comma 7, del D.L. n. 193/2016, prevede che, ad eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni agevolate l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito.
Per i beni immessi in libera pratica, per poter assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge, il soggetto che procede all’estrazione del bene deve prestare idonea garanzia, secondo le modalità e nei casi definiti dal D.M. 23 febbraio 2017.
Al riguardo l’Agenzia delle entrate, nella Ris. n. 5/E del 16 gennaio 2018, ha chiarito che quando il soggetto che procede all’estrazione dei beni è lo stesso che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA non sussiste l’obbligo di prestare, all’uscita delle merci dal deposito IVA, la garanzia prevista dall’art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993 al fine di estrarre i beni mediante l’inversione contabile; e ciò in considerazione del fatto che tale soggetto ha già prestato garanzia all’atto dell’introduzione dei beni nel deposito IVA ed è pertanto da ritenere un operatore affidabile.
Pertanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 2 e 4 del D.M. 23 febbraio 2017, nel caso di immissione in libera pratica con introduzione del bene nel Deposito il soggetto che estrae i beni può applicare il reverse charge senza aver prestato la garanzia "in uscita" di cui all’art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993 nei seguenti casi:
- 1) il soggetto che estrae possiede i requisiti di affidabilità indicati nell’art. 2, comma 1, del D.M. citato;
- 2) il soggetto che estrae rientra tra i soggetti contemplati dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b).