 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
News
Sisma Italia centrale: istituita la “zona franca urbana” per le imprese esonero contributi

News

Previdenza
torna alle news

Sisma Italia centrale: istituita la “zona franca urbana” per le imprese esonero contributi

lunedì, 22 gennaio 2018
Il codice tributo è “Z148” e deve essere usato nella compilazione del modello F24 da parte delle imprese che sono esonerate dal versare i contributi a proprio carico (ma non quelli dovuti all’INAIL) in quanto residenti nelle zone franche urbane istituite dalla legge n. 96/2017 e che quindi portano l’agevolazione in compensazione.

In generale nelle zone colpite dal sisma c’è la sospensione dal versamento dei contributi fino al 31 maggio 2018, termine entro il quale vanno pagati i contributi sospesi: a) in unica soluzione, b) in alternativa, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

Perciò i soggetti per i quali vige la sospensione contributiva, fatta salva istanza di rateizzazione, dovranno provvedere entro la data del 31 maggio 2018 al versamento in unica soluzione dei contributi sospesi.

Ci sono inoltre alcune misure agevolative di natura fiscale, nonché l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

A questo proposito il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che si tratta di lavoratori dipendenti con contratto: a) a tempo indeterminato; b) a tempo determinato per almeno 12 mesi.

L’agevolazione riguarda: 1) le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca; 2) i titolari di lavoro autonomo con attività dentro la zona franca; 3) con una riduzione, a causa degli eventi sismici, del fatturato almeno pari al 25% nei periodi 1° settembre – 31 dicembre 2016 e dal 1° febbraio al 31 maggio 2017.

Le agevolazioni sono riconosciute: a) solo per i due periodi d’imposta 2017 e 2018; b) nei limiti delle risorse disponibili; c) nel rispetto dei massimali “de minimis” previsti dai Reg. CE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati