L’art. 8, primo comma, della legge n. 266/1991 prevede che “gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato … costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro”.
Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 102 del D.Lgs. n. 117/2017 (recante il Codice del Terzo Settore) ma con decorrenza solo dal 1° gennaio 2018, posto che l’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 ha chiarito che le modifiche e l’abrogazione delle disposizioni fiscali operate dal citato D.Lgs. n. 117/2017 hanno la stessa decorrenza delle nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto.
Ciò premesso, nella Ris. n. 158/E del 21 dicembre 2017 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contratto di appalto stipulato tra un Comune ed una organizzazione di volontariato per il servizio di mantenimento e custodia dei cani e gatti randagi, ove registrato entro il 31 dicembre 2017, potrà beneficiare dell’esenzione dalle imposte di bollo e registro prevista dal citato art. 8 della legge n. 266/1991; se invece il contratto viene registrato successivamente a tale data lo stesso sarà considerato esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 ma dovrà essere assoggettato ad imposta di registro con aliquota del 3% ai sensi dell’art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Ciò in quanto l’art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 contempla, ai commi 3 e 4, agevolazioni ai fini dell’imposta di registro per fattispecie diverse da quella oggetto dell’istanza di interpello.

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Imposte indirette
Registro e bollo: tassazione di un contratto d’appalto stipulato tra un comune e un’organizzazione di volontariato
martedì, 02 gennaio 2018