Nella Circ. n. 38/E del 12 agosto 2005 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che è possibile fruire nuovamente delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di un alloggio contiguo a quello preposseduto e già oggetto di acquisto agevolato, a condizione che le due unità vengano fuse in una sola.
Tale interpretazione è stata confermata nella Ris. n. 154/E del 19 dicembre 2017 in riferimento ad una fattispecie riguardante l’acquisto di un appartamento da accorpare ad altri due appartamenti preposseduti; in tale contesto è stato chiarito che non è di ostacolo alla fruizione delle agevolazioni la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni “prima casa”. Resta ferma la necessità che si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.
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Agevolazioni fiscali
Agevolazione “prima casa”: acquisto di un nuovo immobile da accorpare ai due preposseduti
martedì, 02 gennaio 2018