Le royalties, commisurate al fatturato, pagate per acquisire i diritti di utilizzazione economica di prodotti iconici di design industriale possono essere ricondotte nell’ambito di applicazione dell’art. 12, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia (ratificata nel nostro ordinamento con legge n. 20/1992) e pertanto beneficiare dell’esenzione totale nello Stato della fonte contro una tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario effettivo.
Tali prodotti possono peraltro essere considerati alla stregua di opere d’arte solo se risultano dotati di carattere creativo e di valore artistico, con conseguente accesso alla tutela del diritto d’autore; in caso contrario le royalties (dove per tali si intendono i “compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico” di cui all’art. 23, secondo comma, lett. c), del T.U.I.R.) dovranno essere assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 30% prevista dall’art. 24, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973.
A fornire tale chiarimento è stata l’Agenzia delle entrate nella Ris. n. 143/E del 22 novembre 2017, in risposta ad una istanza di interpello formulata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
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Imposte dirette
Convenzione Italia-Francia: royalties pagate per i diritti di utilizzazione economica di icone aventi carattere creativo e valore artistico
lunedì, 27 novembre 2017