L’art. 1, comma 8, della legge n. 232/2016, nel prorogare le disposizioni sul super ammortamento, stabilisce che la maggiorazione del costo di acquisizione spetta in riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine sia stato accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate, nella Ris. n. 132/E del 24 ottobre 2017, ha chiarito che il contribuente mantiene il diritto a fruire dell’agevolazione anche nel particolare caso in cui, successivamente al 31 dicembre 2017 decida di acquisire il bene tramite contratto di leasing e non con acquisto diretto.
In questo caso, se il fornitore restituisce l’acconto versato, è necessario che in sede di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene (per dare prova che detto ordine risale a prima del 31 dicembre 2017).
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Agevolazioni fiscali
Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing
lunedì, 30 ottobre 2017