In risposta ad una istanza di interpello l’Agenzia delle entrate, nella Ris. n. 126/E del 17 ottobre 2017, fornisce importanti indicazioni in merito alla possibilità di fruire delle agevolazioni “prima casa” nei trasferimenti di immobili derivanti da successione.
Il caso prospettato è il seguente: coniugi in regime di comunione legale di beni, comproprietari di tre immobili siti nello stesso comune. Il coniuge superstite, a seguito della successione, diviene unico proprietario di tutti e tre gli immobili e chiede alle Entrate se, non avendo mai fruito delle agevolazioni “prima casa”, possa fruirne per le quote di uno degli immobili caduti in successione.
Sul punto le Entrate rilevano che nel caso di specie non risulta preclusiva alla fruizione dell’agevolazione la circostanza che prima del decesso il coniuge superstite possedesse detti immobili in comproprietà con il de cuius, posto che con la morte di quest’ultimo il regime di comunione viene meno. In questo senso la dichiarazione che il contribuente deve rendere, volta a stabilire la tassazione da applicare al proprio trasferimento mortis causa, non deve tenere conto di quei beni o quote degli stessi che per effetto della successione vengono acquistati.
Resta peraltro fermo che l’agevolazione, come già chiarito nella Circ. n. 44/E del 7 maggio 2001, può essere richiesta solo per l’acquisto delle quote di uno degli immobili caduti in successione (e relative pertinenze).
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Agevolazioni fiscali
Agevolazioni “prima casa” nei trasferimenti derivanti da successione
lunedì, 23 ottobre 2017