L’art. . 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011, dispone che “In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.
Al riguardo l’Agenzia delle entrate, nella Ris. n. 115/E del 1° settembre 2017, interviene a chiarire che a tale sanzione (proporzionata secondo la gravità del comportamento del contribuente in base alla circostanza che quest’ultimo effettui o meno l’adempimento previsto con lieve ritardo), è comunque applicabile la disciplina del ravvedimento operoso prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
In questo senso, se la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 50 euro, ridotta in base alle percentuali previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima.
Se, invece, la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo superiore a 30 Ciò significa che, se la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 50 euro, ridotta in base alle percentuali previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima.
Se, invece, la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 100 euro, ridotta in base alle percentuali previste dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima.
In merito alle modalità di comunicazione della rinuncia all’aumento del canone nella risoluzione viene chiarito che nel caso di proroga di un contratto che contenga già detta rinuncia, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante raccomandata.

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Cedolare secca: il ravvedimento operoso nelle ipotesi di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga
lunedì, 04 settembre 2017